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( votes)La figura del responsabile del procedimento inaugurata nella L. 241/90, nel settore della contrattualistica, ha trovato una sua propria collocazione funzionale che costituisce una affermazione chiara di quanto previsto proprio nella legge fondamentale sul procedimento amministrativo.
La norma di riferimento è l’art. 10 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., nella quale si detta la disciplina di questa figura organizzativa sia per la parte lavori, che per la parte forniture e servizi.
La prima disposizione da cui occorre prender le mosse, è il disposto dell’art. 10 co. 2°, nel quale si precisa, in modo chiaro, che il responsabile del procedimento deve curare il procedimento affinché i tempi e costi preventivati siano rispettati. A tal fine, il responsabile svolge compiti e attività che non siano svolti da altri uffici o organismi dell’amministrazione.
Il responsabile è un interno che può anche non avere qualifica dirigenziale, che, ove non in possesso delle necessarie competenze specifiche per il singolo procedimento, può avvalersi degli uffici, ovvero, di un supporto esterno (art. 10 co. 6 del dlgs. 163/06 e art. 10 co. 2 dlgs 207/2010 e art. 272 co. 4 dlgs. 207/2010).
Nei lavori, il RUP, è un tecnico, mentre nei servizi e forniture, non vi è questa precisazione per ragioni quanto mai ovvie, attese le diverse categorie merceologiche coinvolte nelle forniture e servizi. Tanto nei lavori quanto nei servizi e forniture, il RUP, al di là di qualsivoglia precisazione normativa, deve esser soggetto che è in grado di “seguire” il procedimento: nei lavori nel settore dei beni culturali, il “tecnico” è uno storico dell’arte, nelle forniture e servizi nel settore informatico, il “tecnico” è un ingegnere informatico.
Certo è che, mentre nei lavori il legislatore ha scelto sin dalla L. 109/1994, di avere un RUP che non coincida con progettista e direttore dei lavori – tranne specifiche ipotesi derogatorie contemplate all’art. 10 dlgs. 207/2010, nelle forniture e servizi, il RUP coincide con il direttore dell’esecuzione del contratto (artt. 10, co. 5 e 119 dlgs. 163/06 e artt. 272 e 273 del dlgs. 207/2010).
In particolare, il codice dispone che il RUP coincida con il direttore dell’esecuzione, salvo quanto disporrà il Regolamento esecutivo. Nel Regolamento, quindi, si dispone che il RUP coincida con il DEC., salvo diversa disposizione della stazione appaltante. Comunque il RUP, sarà persona diversa dal DEC. quando si avranno: a) contratti con un importo superiore a 500.000,00 euro; b) servizi con particolare specificità tecniche, tecnologiche, logistiche ed operative.
Pertanto, nelle forniture e sevizi, la regola è la coincidenza tra le due figure, laddove nei lavori è l’eccezione.
Dalla lettura congiunta del Codice e del Regolamento, sia per la parte dei lavori che delle forniture e servizi, si evidenzia una differenza tra i due RUP: nei lavori il RUP ha 15 anni, è ormai “adolescente” quindi in grado di accertare e certificare sulla base dei dati forniti dal dirigente – questa la formula che più ricorre all’art. 223 del Regolamento -, nelle forniture e servizi, il RUP è ancora “bambino”, ha quattro o cinque anni, e quindi ha solo ancora compiti ed attività di informazione, di monitoraggio, di promozione e impulso al procedimento, già contemplati nella L. 241/1990 ma, in questo ambito normativo, calati nella giusta dimensione di un procedimento amministrativo che ha come degna conclusione la stipulazione di un contratto.
La figura del RUP nei lavori ha una propria autonomia funzionale, mentre nelle forniture e nei servizi, il RUP ancora non è in grado di incidere sul procedimento. Non è un caso che, all’art. 10, comma 7, si introduca una ipotesi di responsabilità di conto a carico del RUP, responsabilità difficilmente applicabile nella generalità dei casi, perché il RUP non maneggia denaro. Il RUP non è agente contabile, è un soggetto che potrà rispondere per danno erariale, ma per giudizio di conto potrà esservi chiamato soltanto nei casi di amministrazione diretta, somma urgenza, cioè nel caso di maneggio di denaro che viene speso direttamente e del quale il RUP deve rendere il conto.
Nelle forniture e nei servizi questa disposizione non vi è, perché il RUP non procede con una propria autonomia.
Il RUP nei lavori, però, gode di una struttura organizzativa costituita da altre professionalità come il DL, il progettista, il collaudatore, struttura che garantisce il RUP, nell’espletamento della sua funzione nelle forniture e nei servizi non è così, in quanto il Codice ed il Regolamento non garantiscono il RUP con la presenza della terzietà di altre figure professionali. Infatti, come precisato, il RUP e DEC è anche colui che rende il certificato di regolare esecuzione o la verifica di conformità della prestazione.
Agli artt. 312 e 325 infatti si legge che la verifica di conformità e la regolare esecuzione è attività del direttore dell’esecuzione del contratto, cioè il RUP. Il regolamento in questa parte, fondamentale per la esecuzione nel contratto, purtroppo, presenta chiare autonomie e contraddizioni, frutto di un “copia – taglia – incolla” dalla parte lavori, non riuscito perfettamente (si veda art. 325 co.1 del dlgs. 207/2010), anzi parte che obbligherà le stazioni appaltanti ad intervenire con un proprio regolamento interno organizzativo che definisca “chi fa cosa e quando”, al fine di garantire, le proprie risorse umane e la funzionalità del procedimento nell’ottica dell’efficienza ed efficacia dello stesso.
Sorprende questa parte del Regolamento per la superficialità con la quale si sono liquidate queste norme, superficialità che stride con la puntualità con la quale, invece, è stata descritta la figura del RUP nelle gare ( artt. 117 – 121 per lavori e 281 – 284 per forniture e servizi), nella fase di verifica delle offerte anomale ove è prevista la presenza di uffici, strutture dell’ente, commissione di gara – ove costituita – e commissione ad hoc costituita per l’anomalia.
Orbene, nella fase esecutiva delle forniture e servizi, è necessario l’intervento regolamentare della singola stazione appaltante, al fine di dettare norme e disposizioni ove sia presente l’elemento della terzietà, benefico al procedimento e a chi lo cura.