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( votes)All’indomani degli eventi luttuosi determinati dal crollo del ponte Morandi a Genova, si è avuta una specifica produzione normativa indirizzata e mirata alla fattispecie.
Lasciando alla sensibilità di ciascuno, ragionamenti più o meno giuridici sulla c.d. legislazione di urgenza che si intensifica in occasione di eventi “specifici” ancor più se luttuosi, ci si imbatte gioco forza nel decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito nella legge n 130/2018.
Tale provvedimento, dal contenuto ampio e articolato circa i contenuti, come noto si è trascinato dietro molteplici polemiche e per quel che rileva oggi, ha impostato agli artt. 13 e 14 un nuovo adempimento a carico di “tutti i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un’opera pubblica o all’esecuzione di lavori pubblici”, stante la necessità di implementare la costituita banca dati AINOP (Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con informazioni tecniche, amministrative, contabili per ciascuna opera pubblica sita su territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti l’AINOP genererà uno specifico codice identificativo della singola opera (IOP) in grado di identificare univocamente l’opera medesima riportandone come se fosse una “carta di identità” le caratteristiche essenziali e distintive quali tipologia, localizzazione, anno di messa in esercizio e inserimento dell’opera nell’infrastruttura.
AINOP: sezioni e sottosezioni
L’AINOP sarà formato dalle seguenti sezioni:
- ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
- ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
- strade – archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;
- ferrovie nazionali e regionali – metropolitane;
- aeroporti;
- dighe e acquedotti;
- gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
- porti e infrastrutture portuali;
- edilizia pubblica.
Le sezioni sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:
- i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali;
- i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;
- i dati sulla gestione dell’opera anche sotto il profilo della sicurezza;
- lo stato e il grado di efficienza dell’opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento;
- la collocazione dell’opera rispetto alla classificazione europea;
- i finanziamenti;
- lo stato dei lavori;
- la documentazione fotografica aggiornata;
- il monitoraggio costante dello stato dell’opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;
- il sistema informativo geografico per la consultazione, l’analisi e la modellistica dei dati relativi all’opera e al contesto territoriale.
Codice IOP e codice CUP
Al codice IOP saranno poi riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi conclusi o in programmazione, progettazione, esecuzione che insistono totalmente o parzialmente sull’opera tramite indicazione dei rispettivi CUP.
L’AINOP, attraverso la relazione istituita tra codice IOP e codice CUP, assicura ai sensi degli articoli 213 e 29 del Codice, l’interoperabilità tra i sistemi con la BDAP e l’attuazione sempre più fattuale – si spera – del c.d. principio di unicità dell’invio dei dati e delle informazioni (principio di tutto sommato recente codificazione introdotto nel codice degli appalti nel 2017 col correttivo d.lgs. 56/2017).
Obiettivi dell’AINOP: censimento e calendarizzazione
In sostanza l’obbiettivo non è solo il censimento delle opere, ma anche la calendarizzazione degli interventi manutentivi sulle opere pubbliche in un’ottica preventiva, attraverso un monitoraggio costante dell’opera. L’AINOP ai sensi del comma 8 dell’art. 13 del D.L. 109/2018, è sviluppato “tenendo in considerazione la necessità urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza … Le informazioni contenute nell’AINOP consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e del grado di priorità dei medesimi”.
Ed anche sul punto si lascia alla sensibilità di ciascuno ogni valutazione circa la sufficienza di un nuovo adempimento, che si aggiunge ai precedenti, a garantire interventi concreti sulle opere!
Il D.L. stabiliva che fin dal 15 dicembre 2018 i soggetti detentori dei dati dovevano già esser pronti, mettendo a disposizione i dati in loro possesso secondo le modalità che sarebbero state definite dal M.I.T. con apposito decreto che doveva essere emesso entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Genova; trattasi del Decreto Ministeriale del M.I.T. n. 430 giunto invece l’08 ottobre 2019 ed è in vigore dal 22 novembre.
Nelle tempistiche “ideali” del Decreto Genova, l’inserimento dei dati doveva essere completato entra il 30 aprile 2019; inutile dire che ad oggi la piattaforma AINOP raggiungibile attraverso il link http://ainop.mit.gov.it/ è ancora nella versione “Test beta”.
Il comma 14 dello stesso Decreto Genova, dedica altresì particolare attenzione al “Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili”, prevedendo che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, individuate dal Ministero stesso con apposito decreto, che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali individuate dal Ministero forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l’inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information Modeling – BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca l’identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all’articolo 13”.
I tre step
Con l’entrata in vigore del D.M. 430 del 08/10/2019 oltre ad istituire un tavolo tecnico permanente incaricato di coordinare il processo e le modalità di alimentazione dell’AINOP e garantire il rispetto delle tempistiche attuative; è stato poi definito l’impalcato informativo (si veda l’allegato tecnico A al Decreto), attraverso il quale i soggetti obbligati agli obblighi informativi, provvederanno ad avviare le comunicazioni utili per alimentare la banca dati attraverso il 3 step previsti per mandare a pieno regime l’assolvimento in questione ed in particolare:
AINOP – Fase 1 da avviare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.M.:
- Per le autostrade e le strade statali, gli aeroporti, le ferrovie nazionali, le dighe e le risorse idriche nazionali e i porti non di interesse esclusivamente turistico di competenza statale, dovranno essere resi disponibili i dati riguardanti tutte le sottosezioni di cui all’allegato tecnico A.
- Per le strade regionali, le ferrovie regionali, le dighe e le risorse idriche non di interesse nazionale, i porti di interesse turistico, l’edilizia pubblica statale e regionale, dovranno essere resi disponibili i dati riguardanti le sottosezioni di cui all’allegato A Parte I punto 1 lett. a) e b).
- Per le strade provinciali e comunali, le metropolitane, le risorse idriche provinciali e comunali e l’edilizia pubblica provinciale e comunale, dovranno essere resi disponibili i dati riguardanti la macro sottosezione di cui all’Allegato Tecnico A, parte I, punto 1, lett. a).
AINOP – Fase 2 da avviare entro dodici mesi dall’entrata in vigore del D.M.:
- Per le strade regionali, le ferrovie regionali, le dighe e le risorse idriche non di interesse nazionale, i porti di interesse turistico e l’edilizia pubblica statale e regionale, dovranno essere resi disponibili i dati riguardanti le macro sottosezioni di cui all’Allegato tecnico A, parte I, punto 1, lett. c), d), e), f) e g).
- Per le strade provinciali e comunali, le metropolitane, le risorse idriche provinciali e comunali e l’edilizia pubblica provinciale e comunale, dovranno essere resi disponibili i dati riguardanti le macro sottosezioni di cui all’Allegato tecnico A, parte I, punto 1, lett. b) e c).
AINOP – Fase 3 da avviare entro il 31 dicembre 2020:
- Per le strade provinciali e comunali, le metropolitane, le risorse idriche provinciali e comunali e l’edilizia pubblica provinciale e comunale, dovranno essere resi disponibili i dati riguardanti le macro sottosezioni di cui all’Allegato tecnico A, parte I, punto 1, lett. d), e), f) e g).
Pertanto, in questa fase, la piattaforma sarà utilizzata dai soggetti conferenti e dai soggetti vigilanti ai fini dell’alimentazione della base dati. A seguito del consolidamento del processo di acquisizione, alcune informazioni saranno rese disponibili in modalità aperta, come dati aperti (opendata). Per l’accesso alla piattaforma AINOP da parte dei soggetti conferenti o delle strutture vigilanti, in modalità di pre-esercizio, nel rispetto delle fasi indicate nel decreto 430 del 8 ottobre 2019, dovrà essere trasmessa, da parte del responsabile della struttura competente, una comunicazione alla seguente casella di posta elettronica: ainop@pec.mit.gov.it. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione un servizio di supporto raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: monitoraggio.infrastrutture@mit.gov.it.