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( votes)L’art. 1, comma 52, della L. 190/2012 stabilisce, che “Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria….è obbligatoriamente acquisita…attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa…”. Il comma 53 contiene l’elenco delle attività maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa. Nessuna indicazione invece, è stata delineata sulla caratteristica della “prestazione principale/supplementare”. L’operatore economico che partecipi in forma singola ad una procedura di gara per l’affidamento di un complesso di servizi, parzialmente riconducibili all’elenco di attività cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, è tenuto al possesso del requisito dell’iscrizione alle white list della prefettura territorialmente competente, anche quando l’attività maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa sia da questi svolta in via secondaria o strumentale rispetto all’attività principale;[Anac Delibera n. 127 16 marzo 2022] la mancata iscrizione all’elenco per l’operatore che esercita una delle attività elencate al suddetto comma 53 determina “a monte” l’inammissibilità dell’impresa a partecipare alla gara e, quindi, la sua necessaria esclusione” (TAR Piemonte, 4 gennaio 2019, n. 19);