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( votes)Sebbene l’art. 38, comma 2 D. Lgs. n. 163/2006 non indichi espressamente se le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1 del medesimo articolo debbano essere rese e sottoscritte individualmente dai soggetti interessati, non v’è dubbio che l’art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, autorizzi il candidato a rendere una dichiarazione che possa “riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti”, purchè ricorrano due condizioni: che ci sia un “interesse proprio del dichiarante” e che il medesimo (dichiarante) “ne abbia diretta conoscenza”.
L’inesistenza delle situazioni di cui all’art. 38 D. L.gs. n. 163/2006 può essere resa dal legale rappresentante che abbia conoscenza diretta di tali fatti ai sensi dell’art. 47, comma 2, D.P.R. 445/2000, con l’indicazione espressa degli estremi identificativi dei soggetti terzi cui ci si riferisce, configurandosi altrimenti una vera e propria carenza dell’oggetto della dichiarazione stessa (Consiglio di Stato 28 settembre 2005, n. 5194); ragion per cui, la dichiarazione potrà essere resa dal concorrente e riguardare soggetti terzi, purchè riporti i dati anagrafici precisi del titolare e del direttore tecnico per le imprese individuali, del socio e del direttore tecnico per le società in nome collettivo, dei soci e del direttore tecnico per le società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico per altri tipi di società.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente dunque (vedasi da ultimo sentenza del TAR Puglia, 07.10.2011, n. 1485) volge verso la validità di una dichiarazione unica ed omnicomprensiva resa da parte del legale rappresentante ritenendo possibile e legittimo che “l’amministratore che sottoscrive gli atti di gara renda le dichiarazioni anche in vece degli altri soggetti coinvolti, osservando le prescrizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 445/2000” .