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Lo svolgimento dell’attività di progettazione all’interno della amministrazione, ove il soggetto interno abbia la capacità e la competenza, rientra nell’adempimento delle mansioni di lavoro. L’esternalizzazione dovrà avvenire solo nelle ipotesi previste dall’art. 90, c. 6 del Codice dei contratti pubblici, dopo accertamento e certificazione da parte del responsabile unico del procedimento vale a dire “in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale ovvero in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze”([1]).

I concorrenti – liberi professionisti singoli od associati, società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari – non devono trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 ([2]) del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici; non solo, la loro affidabilità dovrà essere verificata in relazione alle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006, compreso il divieto di intestazione fiduciaria ai sensi dell’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Nel caso in cui a partecipare alla procedura di gara siano raggruppamenti temporanei di imprese, questi devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione che può essere un libero professionista singolo o associato ovvero un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società. Quindi, il regolamento attuativo prevede che il giovane professionista partecipi quale progettista al raggruppamento, con ciò presupponendone l’associazione o la corresponsabilità contrattuale, o il possesso di una quota di requisiti tecnico-organizzativi non essendo più sufficiente la sua presenza come dipendente o collaboratore contrattualizzato di uno dei concorrenti raggruppati.

INDICAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SULLE MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE

Il sistema complessivamente delineato dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture postula che l’incarico di progettazione sia svolto direttamente dall’amministrazione o dalla stessa affidato a professionisti esterni sulla base di una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi ai quali il “codice” è ispirato, vale a dire la scelta del “miglior contraente” possibile sotto il profilo qualitativo ed economico e la tutela della libertà di concorrenza tra tutte le imprese del settore potenzialmente interessate a partecipare alla gara per l’aggiudicazione dell’incarico.

Ma come avviene l’affidamento dell’incarico e come vengono selezionati gli operatori economici?

Essenziale a tal riguardo è l’importo del corrispettivo del servizio tecnico da porre a base di gara, che sarà determinato con le modalità di cui all’art. 262 del DPR n. 207/2010. ([3]). Il bando di gara, tra l’altro, deve indicare le modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare.

Negli appalti il cui corrispettivo complessivo stimato sia pari o superiore a euro 100.000,00, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo al fatturato globale degli ultimi cinque esercizi, all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,  all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi (c.d. servizi di punta) relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare e al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni ([4]).

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Quanto ai requisiti relativi all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare e  ai due servizi di punta, il bando di gara indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa classe che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.

In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti finanziari e tecnici sopra previsti relativi al fatturato globale, all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare e al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (art. 263, comma 1, lett. a, b e d del regolamento), devono essere posseduti cumulativamente. Il bando di gara può prevedere che la mandataria possegga una percentuale minima di tali requisiti che comunque non può essere stabilita in misura superiore al 60%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.

Il requisito relativo ai due servizi di punta (art. 263, comma 1, lettera c del DPR 207/2010), non è frazionabile.

Resta inteso che nel caso in cui l’appalto preveda l’affidamento di servizi appartenenti a più classi e categorie potranno partecipare concorrenti singoli e concorrenti in raggruppamento di tipo verticale o misto.

Nel caso di raggruppamento di tipo verticale, la mandataria deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto indicato in atti e con riferimento alla classe e categoria di lavori di maggiore importo e, ognuna delle mandanti deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando e con riferimento alla classe e categoria dei lavori che intende progettare.

Alle procedure relative ai servizi il cui corrispettivo complessivo stimato sia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, del codice. Quindi, per quanto riguarda le modalità di pubblicazione, gli avvisi e i bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. 

Alle procedure relative ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria il cui corrispettivo complessivo stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, invece, si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del codice. Quindi, per quanto riguarda le modalità di pubblicazione, i bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale – contratti pubblici, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità.

Quanto invece ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro, questi, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell’articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei (Art. 267 del DPR  n. 207/2010)

I soggetti da invitare, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando, altresì, il rispetto del criterio della rotazione.

L’avviso per l’istituzione dell’ elenco di operatori economici è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale – contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, e nell’albo della stazione appaltante. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità.

Nell’avviso pubblico le stazioni appaltanti indicano le classi e le categorie, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco; nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria dell’elenco, nonché alla natura e complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l’elenco. Le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula.

Tali elenchi sono periodicamente aggiornati con cadenza almeno annuale.

L’indagine di mercato invece è svolta previo avviso pubblicato sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, nell’albo della Stazione Appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a 15 giorni.

L’avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per poter essere invitati  presentare offerta. Tali requisiti minimi sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare.

Nell’avviso, in relazione all’importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare.

Per l’affidamento del servizio, la selezione tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso, per esempio, il sorteggio.

L’esito della procedura negoziata  è reso noto mediante pubblicazione del risultato sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio entro un termine non superiore a 48 giorni dall’aggiudicazione definitiva.

I servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria il cui corrispettivo complessivo stimato, sia inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati direttamente dal responsabile unico del procedimento previa espressa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia. 

I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

In merito ai criteri di aggiudicazione, l’art. 81 del Codice prevede che la migliore offerta debba essere selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La scelta tra il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quello del massimo ribasso è assolutamente discrezionale e dipende anche dalla tipologia del servizio o della fornitura che la stazione appaltante intende acquisire nonché dalle finalità che la stessa si pone. Qualora infatti la stazione appaltante debba affidare servizi o forniture altamente standardizzati per i quali siano già ben individuate le caratteristiche qualitative e le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, risulterà preferibile utilizzare il criterio del prezzo più basso, che consente operazioni di gara più snelle.

Qualora invece la stazione appaltante intenda acquisire proposte tecniche dai concorrenti al fine di scegliere la soluzione ottimale per le proprie esigenze mediante la valutazione dell’aspetto qualitativo delle offerte, risulterà preferibile il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ancorché l’utilizzo di tale criterio comporti una maggiore complessità nelle attività connesse alla procedura di gara.

Le stazioni appaltanti devono, dunque, esercitare il proprio potere di scelta sulla base di fattori oggettivamente riconducibili alle caratteristiche specifiche del contratto e delle relative prestazioni.

Nel regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, riguardo i servizi tecnici e di ingegneria, viene individuato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quale unico criterio utilizzabile anche se, come già detto, l’art. 81, comma 1 del D.Lgs 163/2006, precisa che “la migliore offerta è selezionata col criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

La stessa Autorità di Vigilanza nella determinazione n. 4/2007 ha espresso l’avviso che, nell’ambito degli appalti di servizi di ingegneria ed architettura, sia preferibile adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in considerazione della specificità e della complessità dei servizi stessi anche se nella formulazione proposta dal nuovo regolamento viene di fatto ripristinato un compenso minimo inderogabile definito di volta in volta dalla Stazione Appaltante e fissato nel bando di gara in questo modo cercando di limitare i ribassi.

La scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente di valorizzare le capacità innovative del mondo professionale; è il metodo più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici rispetto al criterio del prezzo più basso.

Il Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici che entrerà in vigore a Giugno del 2011 disciplina il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei suoi aspetti applicativi.

All’art. 266, comma 4, il nuovo Regolamento prevede i c.d. criteri di valutazione:

  1. adeguatezza dell’offerta
  2. caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
  3. ribasso percentuale unico sul prezzo a base di gara
  4. riduzione percentuale con riferimento al tempo

Già il vigente Regolamento (art. 64 del DPR 554/1999) ed il nuovo all’art. 266 lo conferma, prevedono che nel bando di gara siano indicati i fattori ponderali da attribuire ai criteri di valutazione:

  1. per il criterio relativo all’adeguatezza dell’offerta da 20 a 40;
    1. per il criterio relativo alle caratteristiche metodologiche dell’offerta da 20 a 40;
    1. per il criterio relativo al ribasso percentuale sul prezzo a base di gara da 10 a 30;
    1. per il criterio relativo alla riduzione percentuale con riferimento al tempo da 0 a 10.

L’adeguatezza dell’offerta è valutata sulla base della documentazione di un numero massimo di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi “affini” a quelli oggetto dell’affidamento.

Le caratteristiche metodologiche dell’offerta sono valutate sulla base di una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico con riferimento, a titolo esemplificativo (art. 266, comma 1 lett. b) ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori.

Il Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici chiaramente stabilisce le modalità di svolgimento della gara definendo il contenuto delle buste da includere nel plico generale. Nessun ausilio fornisce invece sui possibili contenuti dei criteri motivazionali da considerare nella fase di valutazione delle offerte e che consentono di ritenere un’offerta migliore rispetto ad un’altra.

Per criteri motivazionali devono intendersi quegli strumenti logico – argomentativi finalizzati a rendere manifesto e trasparente l’iter logico – giuridico seguito dalla commissione per l’attribuzione di un punteggio numerico. Tali criteri ovvero le modalità con cui saranno attribuiti i punteggi devono essere chiaramente indicati nella lex specialis essendo stata eliminata la possibilità di fissazione da parte della commissione giudicatrice al momento dell’apertura delle offerte, prima prevista dal terzo periodo del comma 4 dell’articolo 83 del codice appalti. I criteri di valutazione delle offerte devono essere previsti integralmente dal bando.

L’Autorità di Vigilanza a tal riguardo nella determinazione n. 5 del 27/07/2010 fornisce utili indicazioni ([5]).

Ovviamente, i criteri motivazionali devono essere costruiti tenendo conto della natura della prestazione oggetto dell’appalto così come i requisiti di partecipazione che devono essere adeguati e proporzionati alla prestazione da eseguire e questo, come già detto, nell’ottica di individuare il “miglior contraente” possibile sia sotto il profilo qualitativo che economico.

Se a partecipare alla procedura di gara sia un RTI questi, devono prevedere al loro interno la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.

Il giovane professionista deve partecipare quale progettista al raggruppamento con ciò presupponendone l’associazione o la corresponsabilità contrattuale, o il possesso di una quota di requisiti tecnico-organizzativi non essendo più sufficiente la sua presenza come dipendente o collaboratore contrattualizzato di uno dei concorrenti raggruppati.

Sulle modalità di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: essenziale a tal riguardo è l’importo del corrispettivo del servizio tecnico da porre a base di gara. Il bando di gara deve indicare le modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come l’unico possibile nei servizi di ingegneria ed architettura.


[1] “C’è danno erariale, quando si affida all’esterno la progettazione pur essendo presenti all’interno della struttura tecnica personale adeguato a svolgere tale compito” (Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, 31/01/2006, n. 7)

[2] Art. 253 limiti alla partecipazione alle gare “1. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l’affidamento di un appalto di servizi di cui all’articolo 252, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. 2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1. 3. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti”

[3] Art. 262 Corrispettivo “1. Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2, ove motivatamente ritenuti adeguati. 2. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell’intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riguardo ai correnti prezzi di mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara. 3. All’importo stimato del corrispettivo complessivo è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese. 4. la progettazione dio un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l’applicazione delle norme che disciplinano l’affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all’interno della Stazione appaltante

[4] Art. 263 Requisiti di partecipazione  “1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo: a) al fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l’importo a base d’asta; b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;  d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico. 2. I servizi di cui all’articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.  3. Ai fini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti. 4. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dall’articolo 253 del presente regolamento e dall’articolo 38 del codice.

[5] Per quanto riguarda il criterio di valutazione a) (professionalità o adeguatezza dell’offerta) il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare sul piano di più aspetti il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, qualità del concorrente, in quanto dimostra che il concorrente ha redatto progetti che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di realizzare opere nel più elevato rispetto dell’intento di ottimizzare, nel ciclo di vita dell’opera, il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione.

b) per quanto riguarda il criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta o caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che sarà considerata migliore quella offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità della attuazione della prestazione.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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