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( votes)Trattasi di adempimento di competenza dell’ente Locale Comunale nella scelta del modello di gestione del servizio pubblico locale (partenariato pubblico-privato, società mista, affidamento diretto in house etc….).
Sono tenuti alla predisposizione della relazione tutti gli enti affidanti servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 34 del D.L. 179/2012:
– i servizi privi di rilevanza economica; – i servizi strumentali.
Le ragioni di tale scelta vanno illustrate nella relazione ex art. 34 c. 20 d.l. 179/12 sulla base del contesto territoriale di riferimento e dei principi indicati dalla legge: in definitiva, l’amministrazione è chiamata all’esercizio di poteri discrezionali al fine di tutelare l’interesse generale al perseguimento degli “obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e qualità del servizio”, e tali poteri discrezionali devono essere accompagnati da idonea motivazione.
La relazione deve essere redatta anche per gli affidamenti in essere non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, dimostrando il loro adeguamento alla stessa (art. 34 comma 21 del D.L. 179/2012). In caso di piena conformità delle gestioni in essere a tali requisiti non è necessaria la predisposizione della relazione.