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Manca negli appalti di servizi e forniture una precisa disciplina relativa alla revisione dei prezzi. Una chiave di volta è data dall’art. 30 comma 8 del codice dei contratti pubblici prevedendo che, per quanto ivi non previsto, alla fase di esecuzione si applichino le disposizioni del codice civile. L’articolo 1664 del codice civile prevede “Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo”

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Redazione MediAppalti
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