Questo articolo è valutato
( votes)Proseguendo nella disamina delle modalità definite dal nuovo codice degli appalti, circa tempistiche e modalità operative per l’adempimento degli obblighi di comunicazione dei dati il tracciamento del c.d. ciclo di vita dei contratti pubblici, ci imbattiamo nei recentissimi interventi dell’A.N.A.C. (Delibere dalla 261 alla 272 del 20 giugno 2023 – pubblicate in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023, in vigore dal 1° luglio 2023 e efficaci pienamente dal 01 gennaio 2024).
Tali delibere, ciascuna per propria area di pertinenza, vanno a definire le informazioni utili e necessarie per favorire l’alimentazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e più in generale per garantire il perfetto funzionamento del c.d. ecosistema di approvvigionamento digitale, fondato sulla interazione tra piattaforme, nel rispetto del principio di unicità di invio dei dati e delle informazioni.
In particolare la delibera n. 261, in attuazione del comma 5 dell’art. 23 del d.lgs. 36/2023, dedicata alla “individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale” va a stabilire che:
“Omissis
Articolo 2 – Sezioni in cui si articola la BDNCP e relative funzionalità
2.1 La BDNCP si articola nelle seguenti sezioni:
a) Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)
b) Piattaforma contratti pubblici (PCP)
c) Piattaforma per la pubblicità legale degli atti
d) Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)
e) Casellario Informatico
f) Anagrafe degli operatori economici
2.2 La BDNCP interopera con i soggetti fruitori dei servizi da questa erogati e con i soggetti erogatori dei servizi ad essa necessari, per il tramite della PDND, secondo le modalità stabilite nelle Linee guida AgiID sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati. Gli enti certificanti che non rientrano tra quelli dell’articolo 2 comma 2 del CAD e non aderiscono alla PDND interoperano con la BDNCP secondo le linee guida AgID per l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni.
2.3 La BDNCP assicura la tempestiva pubblicazione dei dati, anche attraverso la PUT, per le finalità di cui all’articolo 28 del codice.
2.4 Le Piattaforme digitali di approvvigionamento interoperano con i servizi erogati dalla BDNCP secondo le regole tecniche stabilite da AgID nel provvedimento “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale” adottate ai sensi dell’articolo 26 del codice.
Omissis
Articolo 4 – Piattaforma Contratti Pubblici
4.1 La Piattaforma Contratti Pubblici è il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la BDNCP per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici
4.2 Le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso la PCP e le relative modalità di comunicazione sono definite nel successivo art. 10.
Omissis
Articolo 10 – Informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP 10.1 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti:
- programmazione
1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture
b) progettazione e pubblicazione
1. gli avvisi di pre-informazione
2. i bandi e gli avvisi di gara
3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici
c) affidamento
1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
2. gli affidamenti diretti
d) esecuzione
1. La stipula e l’avvio del contratto
2. gli stati di avanzamento
3. i subappalti
4. le modifiche contrattuali e le proroghe
5. le sospensioni dell’esecuzione
6. gli accordi bonari
7. le istanze di recesso
8. la conclusione del contratto
9. il collaudo finale
e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l’assolvimento dei compiti assegnati all’ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.
10.2 Le specifiche tecniche dei servizi di interoperabilità e i tracciati di trasmissione delle informazioni di cui al punto 10.1 sono pubblicati sul portale Developers Italia https://developers.italia.it/ nella sezione dedicata alla PCP e raggiungibili attraverso il portale internet dell’ANAC;
10.3 L’ANAC si riserva di aggiornare le specifiche e i tracciati di cui al precedente punto 10.2 mediante la pubblicazione di aggiornamenti periodici, almeno 30 giorni prima dell’adozione.
10.4 Le informazioni, i dati e di documenti che devono essere acquisiti al FVOE sono individuati nel provvedimento di cui all’articolo 24.
10.5 Le informazioni che devono essere acquisite all’Anagrafe unica degli operatori economici sono individuate con il provvedimento dell’ANAC di cui al punto 7.
10.6 Le informazioni che devono essere acquisite al casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice sono individuate con il Regolamento di cui al punto 8.
10.7 Le informazioni che devono essere acquisite ai fini della pubblicità legale sono individuate nell’allegato I al provvedimento di cui all’articolo 27.
10.8 La trasmissione alla BDNCP dei dati e delle informazioni di cui al punto 10.1 assolve agli obblighi in materia di trasparenza. Per gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, si applica il punto 3.4 del provvedimento di cui all’articolo 28 del codice.
Articolo 11 – Termini per l’integrazione delle piattaforme telematiche di approvvigionamento digitale con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale
11.1 Al fine di acquisire la certificazione ai sensi dell’articolo 26 del codice le piattaforme telematiche di approvvigionamento digitale assicurano l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale entro il 31/12/2023
Articolo 12– Sanzioni
12.1 Gli enti certificanti pongono in essere le attività necessarie a garantire la piena interoperabilità delle proprie banche dati con la PDND entro il 31/12/2023.
12.2 Ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del codice, l’omissione di informazioni richieste e il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005. A tal fine, l’ANAC effettua apposita segnalazione all’AgID per l’esercizio dei poteri sanzionatori alla stessa attribuiti.
12.3 Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del codice, la violazione, da parte degli Enti certificanti, dell’obbligo di garantire alla BDNCP l’accesso per interoperabilità alle proprie banche dati ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del codice e la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l’intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici è sanzionata ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del codice.
12.4 La violazione degli obblighi di trasmissione di cui all’articolo 23, comma 5, del codice da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti è sanzionata ai sensi dell’articolo 222, commi 9 e 13, del codice medesimo.
12.5 La violazione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, degli obblighi previsti nel Libro I, Parte II, del codice, in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici è sanzionata ai sensi dell’articolo 222, comma 3, del codice. La sottoposizione a sanzioni pecuniarie e l’eventuale recidiva sono valutate ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 63.”
A corredo della predetta delibera, va letta anche la Delibera n. 271 che regolamenta l’esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC relativamente (tra le varie fattispecie) alla violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità come previsti proprio dall’art. 220 co. 1, dall’art. 222 commi 9 e 13 e dall’Allegato II.12 e II.14 al codice.
“Omissis
Art. 2 – Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie nei casi di:
a) violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità previsti dagli artt. 220, comma 1, 222, commi 9 e 13, dall’Allegato II.12 e II.14 al codice;
b) falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri all’Autorità, alle S.A., agli enti concedenti o alle S.O.A. ex artt. 222, comma 13, 96, comma 15, e 100, comma 13 del codice;
c) violazione dell’obbligo di comunicazione o falsa comunicazione all’Autorità delle determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso, nonché violazione dell’obbligo di comunicazione della presentazione o della sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale ex artt. 220, comma 1 e 222, comma 13 del codice;
d) violazione degli obblighi informativi verso le SOA da parte delle imprese qualificate ex artt. 100, comma 4 del codice e 14, comma 4 dell’Allegato II.12 del codice;
e) violazione delle previsioni dell’art. 13, commi da 1 a 5 dell’Allegato II.12 al codice, da parte delle SOA;
f) dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti da parte delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 63, comma 11, del codice dei contratti pubblici e 12, dell’allegato II.4 dello stesso codice;
g) violazioni accertate nell’ambito dell’attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici ex art. 222, comma 3, lettere a) e b) del codice;
h) inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio disposta da ANAC ai sensi dell’art. 62, comma 10.
Art. 3 – Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità
1. Si ha violazione degli obblighi informativi e di comunicazione qualora:
a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità, rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero forniscono informazioni o esibiscono i documenti richiesti in ritardo, ai sensi dell’art. 222, comma 13, codice;
b) gli o.e. non ottemperano alla richiesta della S.A., dell’ente concedente o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 222, comma 13, codice;
c) gli o.e. omettono di fornire informazioni o di esibire i documenti inerenti alla qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13 del codice e 14, comma 1 dell’Allegato II.12 al codice;
d) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano l’invio dei dati, sia nella fase antecedente all’aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione del contratto, nella Banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità di cui all’art. 222, comma 9 del codice;
e) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano l’inserimento dei C.E.L. nella banca dati, ai sensi degli artt. 222, commi 9 e 13 del codice e 21, comma 7 dell’Allegato II.12 al codice;
f) le S.A. o gli enti concedenti omettono di rispondere alla richiesta dell’o.e. per l’ottenimento dei C.E.L. per la propria qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13, codice e 8, comma 1, lettera U dell’Allegato II.12 al codice;
g) le S.A. o gli enti concedenti riportano nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito ai sensi del comma 1 dell’art. 24, Allegato II.12, al codice;
h) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le modificazioni al contratto di cui all’art. 120, comma 1, lett. b) e 3 nonché, per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture prioritarie, ai sensi dell’art. 5, commi 11 e 12, allegato II.14 e 222, comma 13 del codice;
i) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo, ai sensi dell’art. 121, comma7 del codice;
j) le S.A. o gli enti concedenti omettono di comunicare all’Autorità le ipotesi di ritardo nella consegna dei lavori per causa imputabile alla stazione appaltante, l’accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore o il mancato accoglimento ovvero la sospensione della consegna dei lavori da parte della stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore ai sensi del comma 7, dell’art. 3, allegato II.14 al codice;
k) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano di segnalare all’Autorità, in violazione della disposizione di cui all’art. 10, comma 2, le fattispecie di cui all’art. 96, comma 15, e art. 222, comma 13 del codice;
l) le S.A. o gli enti concedenti omettono di comunicare la decisione di conformarsi o non conformarsi al parere di precontenzioso, ovvero gli stessi e gli O.E. nell’ambito di un procedimento di precontenzioso omettono di comunicare la presentazione o la sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale ai sensi del combinato disposto dell’art. 220, comma 1 e art. 222, comma 13 del codice;
m) gli o.e. omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 14, comma 6 dell’Allegato II.12 al codice, di comunicare all’Autorità le variazioni dei requisiti di cui all’art. 18, comma 1 e della direzione tecnica di cui all’art. 25, comma 6 del medesimo Allegato;
n) gli o.e. qualificati che hanno trasferito l’azienda o un loro ramo, ovvero le imprese interessate da atti di fusione, omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 16, comma 12 dell’Allegato II.12 al codice, di comunicare all’Autorità gli atti di fusione o di altra operazione di trasferimento di azienda
o) le S.A. o gli enti concedenti omettono, senza giustificato motivo, di comunicare all’ANAC la perdita dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 63, comma 11, lett. c) del codice;
p) le S.A. o gli enti concedenti omettono di motivare in merito alla mancata disponibilità a svolgere la procedura di gara a seguito della designazione d’ufficio da parte di ANAC ai sensi dell’art. 62, comma 10;
q) gli o.e. non ottemperano alla richiesta delle S.O.A ai sensi dell’art. 14, comma 4 dell’Allegato II.12 al codice per le finalità di cui all’art. 11, comma 1, lettera f) del medesimo Allegato.
Art. 4 – Falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri
1. Si ha falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri nei casi in cui:
a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità, effettuano dichiarazioni false o esibiscono documenti non veritieri, ai sensi dell’art. 222, comma 13 del codice;
b) gli o.e. effettuano in sede di gara ed ai fini dell’affidamento false dichiarazioni o forniscono documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti generali ovvero dei requisiti speciali, nonché relativamente all’offerta economicamente più vantaggiosa e all’anomalia dell’offerta alle S.A. o agli enti concedenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 96, comma 15 e dell’art. 222, comma 13, codice, nonché dell’art. 94, comma 5, lettere e) ed f) del codice;
c) le S.A. o gli enti concedenti effettuano false comunicazioni circa la decisione di conformarsi o non conformarsi al parere di precontenzioso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 220, comma 1 e art. 222, comma 13 del codice;
d) gli o.e., ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri, ai sensi degli artt. 100, comma 13 del codice e 18, commi 4 e 23 dell’Allegato II.12 al codice;
e) gli o.e. forniscono dati o esibiscono documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione alle S.A. o agli enti concedenti;
f) le S.A. o gli enti concedenti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 63, comma 11, e 12, dell’allegato II.4, del codice dei contratti pubblici, rilasciano dichiarazioni fuorvianti e non veritiere tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:
– per le centrali di committenza la dichiarata presenza di un’organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l’amministrazione di provenienza;
– dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;
– dichiarazioni non veritiere sul sistema di formazione e aggiornamento del personale.
g) le S.A. o gli enti concedenti rilasciano dichiarazioni fuorvianti o non veritiere tese a dimostrare l’impossibilità di svolgere la procedura di gara a seguito della designazione d’ufficio da parte di ANAC.
Omissis.”