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PREC 147/17/S

E’ legittima la clausola del bando che preveda l’adempimento del sopralluogo obbligatorio e a pena di esclusione

“…l’Autorità, in linea con parte della giurisprudenza (TAR Lazio, sez. III, 12 aprile 2017, n. 4480; TAR Basilicata, sez. I, 7 giugno 2017, n. 439), ha chiarito che «L’art. 79, comma 2, [del d.lgs. n. 50/2016] prevede: che “quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto dei documenti di gara (…)”, la formulazione della norma dà atto della legittimità della eventuale clausola del bando che prevede il sopralluogo come obbligatorio. Conformemente, deve ritenersi ancora attuale l’orientamento del Consiglio di Stato, formatosi sulla disciplina delle precedenti cause tassative di esclusione (art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163/2006), ed è, pertanto, legittima la clausola del bando che preveda adempimenti a pena di esclusione non solo nelle ipotesi in cui detta “sanzione” sia espressamente prevista da disposizioni di legge o del Codice ma in tutti i casi in cui un dato comportamento è previsto come doveroso ovvero come vietato (Consiglio di Stato, Adunanze Plenarie n. 21/2012 e n. 7/2014)» (Relazione AIR Bando-tipo n. 1/2017 per l’affidamento di servizi e forniture, deliberata dal Consiglio dell’Autorità in data 15 novembre 2017 e di prossima pubblicazione);”

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