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Facendo il punto della situazione recente sulla tematica relativa al momento valutativo delle offerte e provando a volgere lo sguardo sulle indicazioni rese dalla Giurisprudenza circa le attività che l’Amministrazione pone in essere nel momento più propriamente tecnico della seduta di gara, emergono alcuni aspetti meritevoli di considerazione.

Mantener fede alle previsioni della lex specialis di gara e alle regole in essa contenute, rappresenta la prima delle due sponde entro cui si costruisce la valutazione dell’offerta tecnica ed economica da parte dell’organismo di valutazione incaricato; l’altro argine è costituito dalla manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità e arbitrarietà, che lo stesso organismo è tenuto a scongiurare con una valutazione che sia (da parte dei singoli commissari e nel suo complesso) il più possibile ponderata e misurata, sulla base di regole predefinite in atti attraverso l’individuazione dei criteri di valutazione e dell’eventuale tabella dei giudizi di valore (che si pone come buona prassi, alternativa alla discrezionalità tecnica pura, comunque assoggettava alla motivazione del singolo commissario).

Sul punto Tar Lazio Roma con la sentenza n. 2328 del 02 marzo u.s., nel quale si scongiura il pericolo di introduzione da parte della commissione di un nuovo criterio di valutazione non previsto in atti, quando la commissione non intende procedere alla valutazione delle migliorie che modificano in modo consistente la proposta progettuale posta a base dell’appalto aderendo ad un principio generale per il quale le caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione non sono liberamente modificabili dall’offerente, salvo che non costituiscano semplici soluzioni migliorative, che operano nell’ambito ed entro i limiti delle modalità tecniche di realizzazione dell’appalto definite dalla stazione appaltante. La commissione di gara, pertanto, non ha alterato il contenuto della lex specialis ma ha esplicitato l’obbligo di rispettare una regola di condotta cui, comunque, erano già assoggettate tutte le imprese partecipanti.

Interessante in tal senso anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 675 del 02 febbraio u.s. nella quale si precisa che l’articolazione dei criteri di valutazione all’interno della lex di gara è opportuna, ma non imposta. La scelta refluisce però sulla motivazione del giudizio, nel senso che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, l’idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla Commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi. Ne consegue che, tanto è più dettagliata l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l’espressione del punteggio in forma numerica (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 20 settembre 2016, n. 3911; IV, 20 aprile 2016, n. 1556). Ove invece il giudizio della Commissione non sia delimitato nell’ambito di un minimo e di un massimo, occorre la motivazione (discorsiva, secondo l’espressione usata dal primo giudice) del giudizio, al fine di rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte, ed in particolare di quella tecnica. Tanto più che, in presenza di una indeterminabilità a priori dei servizi aggiuntivi che i concorrenti avrebbero potuto proporre ha indotto la stazione appaltante a prevedere un criterio di valutazione “di tipo aperto”, seppure temperato dall’obbligo della commissione giudicatrice di illustrare con una motivazione discorsiva il punteggio attribuito per i servizi aggiuntivi proposti da ciascun concorrente».

Sull’onda lunga delle precisazioni necessarie in tema di oggettività nelle valutazioni dei commissari in ambito di offerta tecnica, il Tar Puglia Lecce ricorda con la sentenza n. 549 del 04 aprile che costituisce, jus receptum il fatto che nelle gare di appalto che prevedono il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità del merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2014 n. 1072)” (Cons. St., sez. III, 14 novembre 2017, n. 5258). Sicché, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dall’Amministrazione, il Giudice amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo amministrativo la propria” (Tar Lazio, sez. II, 14 novembre 2017, n. 11322).

Anche il Tar Calabria Catanzaro con la sentenza n. 893 del 18 aprile u.s. ricorda che non è condivisibile il vizio di disparità di trattamento dedotto dalla ricorrente – oggetto di cognizione nei limiti di quanto indicato nell’atto introduttivo – come palese sintomo di eccesso di potere. Va aggiunto che, in ogni caso, le censure proposte si configurano come dirette a porre in rilievo l’erronea attribuzione dei punteggi da parte della commissione, con lo scopo di ottenere per sé un punteggio maggiore e, dunque, l’aggiudicazione della gara, invocando un sindacato “nel merito” delle valutazioni operate dalla commissione, inammissibile in questa sede (cfr. ex multis Cons. Stato, III, 23 ottobre 2015, n. 4894;V, 28 ottobre 2015, n. 4942;V, 11 dicembre 2015, n. 5655).

Altro risvolto interessante della questione, è quello attinente alla attribuibilità complessiva dei punti in palio per i diversi profili dell’offerta; in tal senso merita menzione la pronuncia n. 1845 del 23 marzo u.s. del Consiglio di Stato, nella quale a proposito della c.d. doppia riparametrazione, si ribadisce l’orientamento giurisprudenziale seguito dal Tar, ed espresso dai precedenti richiamati nella sentenza impugnata di cui alle decisioni di questo Cons. Stato, V, 27 gennaio 2016 n. 266 e id., 30 gennaio 2017 n. 373, confermato dalle più recenti sentenze di questa stessa Sezione del 12 giugno 2017, n. 2811 e n. 2852, e della Sezione Terza, 20 luglio 2017, n. 3580.

Si tratta di orientamento prevalente e fermo nel superamento di quello seguito dalla decisione, richiamata nel ricorso in appello, di cui a Cons. Stato, III, 16 marzo 2016, n. 1048, pronunciata, peraltro, in un caso in cui la doppia parametrazione era prevista nella legge di gara.

Anche le Linee guida n. 2 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, hanno previsto la mera facoltà per la stazione appaltante di procedere alla riparametrazione dei punteggi, a condizione che la stessa sia prevista nel bando di gara, in conformità a quanto affermato da questo Consiglio di Stato nel parere preventivo sulle linee guida (Cons. St., sez. consultiva, 3 agosto 2016, parere n. 1767), in dichiarata continuità con la giurisprudenza prevalente.

Pertanto, senza che sia necessaria la rimessione all’Adunanza Plenaria, auspicata dalle appellanti, la questione di diritto posta a base del primo motivo va risolta nel senso che per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa nessuna norma di carattere generale impone alle stazioni appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, la quale deve essere espressamente prevista dalla legge di gara.

A chiusura della disamina si riportano le osservazioni del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2185 del 10 aprile u.s. in tema di formula utile e necessaria per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica, si legge che: La formula utilizzata dalla stazione appaltante al fine di attribuire il richiamato punteggio (X = Pi x C / Po, laddove ‘Pi indica la migliore offerta economica; C indica il punteggio economico e Po indica l’offerta del singolo candidato), pur se opinabile, non risulta affetta dai lamentati profili di irragionevolezza. Del resto, in base a un consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, le stazioni appaltanti godono di ampia discrezionalità nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta economica (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, V, 10 agosto 2016, n. 3579; id., V, 29 ottobre 2014, n. 5375; id., V. 15 luglio 2013, n. 3802). Vero è che la formula utilizzata nel caso in esame finisce per non determinare eccessive differenziazioni fra le singole offerte (anche a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi), ma è anche vero che essa garantisce pur sempre un collegamento proporzionale (e in sé non irragionevole) fra l’entità del ribasso e la conseguente attribuzione del punteggio. Non può del resto ritenersi (al contrario di quanto sembra ritenere l’appellante) che l’unico legittimo criterio di attribuzione del punteggio economico sia quello che assegna il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso. Si osserva, del resto, che anche l’adesione a tale criterio (in se, idoneo ad attribuire sempre e comunque l’intero range del punteggio a disposizione per la componente economica, come auspicato dall’appellante) determinerebbe l’effetto – anch’esso opinabile – di produrre ingiustificate ed ‘estreme’ valorizzazioni delle offerte economiche anche laddove il minimo ribasso e quello massimo si differenziassero per pochi punti percentuali.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Giuseppe Croce
Avvocato specializzato in materia di diritto civile e amministrativo, esperto in materia di appalti pubblici
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