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Sulla possibilità di sanare la carenza della sottoscrizione dell’offerta tecnica
“Sull’argomento, l’Autorità ha evidenziato (Parere n.24 del 5/08/2014; Delibera n. 953 del 7 settembre 2016; Parere di precontenzioso n. 10 del 4 febbraio 2015) la giurisprudenza secondo cui «nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara» (Cons. Stato sez. V 3 maggio 2016 n. 1687).
La Determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, nella vigenza del precedente codice degli appalti, considerava quindi la sottoscrizione un elemento essenziale, e tuttavia sanabile, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente in modo da assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa (V. anche Parere n. 161 del 23 settembre 2015);
E’ possibile affermare quindi che, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente (che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza), anche ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in applicazione del principio del soccorso istruttorio, è sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi incluso l’elemento della sottoscrizione» (Delibera n. 432 del 27 aprile 2017).”