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“la restituzione dello schema di convenzione debitamente sottoscritto in calce in ogni sua pagina dal legale rappresentante della società o presidente dell’associazione a pena di esclusione” contiene una limitazione alla partecipazione non prevista dalla legge e relativa a un adempimento meramente formale che nulla aggiunge ai requisiti di capacità professionale, organizzativa ed economica richiesti all’impresa, quindi si pone in contrasto con il sopracitato comma 8 dell’art. 83..” del d.lgs. 50/2016
“l’art. 83 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a proposito dell’interpretazione delle clausole ambigue della lex specialis, ribadisce e codifica i principi affermati dalla giurisprudenza di divieto di aggravio del procedimento di evidenza pubblica e di massima partecipazione alle gare di appalto. Dal tenore della citata disposizione si evince che il legislatore ha inteso con essa evitare esclusioni per violazioni meramente formali, giacché costituiscono “cause di esclusione” soltanto i vizi radicali ritenuti tali da espresse previsioni di legge.Nella fattispecie in oggetto, la clausola del bando che prevede “la restituzione dello schema di convenzione debitamente sottoscritto in calce in ogni sua pagina dal legale rappresentante della società o presidente dell’associazione a pena di esclusione” contiene una limitazione alla partecipazione non prevista dalla legge e relativa a un adempimento meramente formale che nulla aggiunge ai requisiti di capacità professionale, organizzativa ed economica richiesti all’impresa, quindi si pone in contrasto con il sopracitato comma 8 dell’art. 83 che dispone “le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.”