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“l’art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 non esclude espressamente né impedisce operativamente alla stazione appaltante di sollecitare ulteriori elementi giustificativi rispetto alle prime spiegazioni richieste”

“…l’art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, anche nel raffronto con la precedente formulazione dell’art. 88, comma 1-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 163/2006, non esclude espressamente né impedisce operativamente alla stazione appaltante di sollecitare ulteriori elementi giustificativi rispetto alle prime spiegazioni richieste. Piuttosto, proprio il carattere di maggior deformalizzazione che innerva la nuova disposizione rende coerente e funzionale il riconoscimento della possibilità per la s.a., nell’esercizio delle proprie valutazioni tecnico-discrezionali, di chiedere ulteriori puntualizzazioni, secondo cadenze che – come nella specie – siano comunque rispettose sia dei tempi della gara, sia dell’obiettivo finale di ricerca del miglior offerente.”

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