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Servizio mensa e clausole inerenti il centro cottura
“è illegittima la clausola del bando per l’affidamento del servizio di mensa scolastica che richieda il possesso di un centro di cottura come requisito di partecipazione e non come requisito di esecuzione del contratto (vd. ex multis parere n. 33 del 13 gennaio 2016). Per costante giurisprudenza infatti, tale clausola equivarrebbe a riservare la gara stessa alle sole imprese che già operano nel territorio, in palese violazione delle disposizioni comunitarie di massima tutela della concorrenza tra imprese. (vd. Cons. St. sez. V, 22 giugno 2010, n. 3887, e T.A.R. Puglia, sede Bari, sez. I, 3 novembre 2009, n. 2602); TAR Abbruzzo, Pescara, Sez. I – 22 luglio 2011, n. 47) …… deve ritenersi illegittima anche la clausola del bando di gara che attribuisce un punteggio differenziato all’offerta tecnica in proporzione della distanza chilometrica del centro di cottura dal luogo di esecuzione del servizio in quanto tale prescrizione non risulta propriamente conforme al c.d. “divieto di commistione” tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi dell’offerta cui attribuire punteggio nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Infatti: “La possibilità di applicare in maniera “attenuata” il divieto generale, di derivazione comunitaria, di commistione tra le caratteristiche oggettive della offerta e i requisiti soggettivi della impresa concorrente, è da ritenere ammessa soltanto a) se aspetti della attività della impresa possano effettivamente “illuminare” la qualità della offerta e b) a condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo”. (cfr. CdS, VI, 2770/08 e sez. V n. 837/09 nonché C.d.S. n. 5197/2012 del 03/10/2012); tuttavia, non è irragionevole ritenere la disponibilità, nelle vicinanze, del centro cottura funzionale ad una migliore qualità del servizio in appalto. Quindi, poiché sulla qualità dei pasti influisce comunque in modo preponderante il tempo di consegna, sarebbe più opportuno che la lex specialis prevedesse un punteggio per l’elemento “tempo di consegna” piuttosto che per la “distanza chilometrica”, dovendo considerarsi sufficiente, per le specifiche finalità dell’amministrazione, solo una clausola che stabilisca i tempi massimi di trasporto dei pasti e la possibilità, da parte dell’Amministrazione, di verificare il loro rispetto”(cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 22-07-2011, n. 476). Ciò in quanto la distanza chilometrica non rappresenta un “indicatore più oggettivo” per garantire la freschezza dei cibi, in quanto a parità di distanza il tempo di consegna può variare a seconda delle condizioni infrastrutturali, territoriali, etc. (vd. tra gli altri, parere Anac n.34 del 2/09/2014 nonché Parere Anac n. 41 del 26 febbraio 2014);”