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(Corte dei Conti – seconda sezione d’appello – sentenza n. 52/2018)

Indice:

  1. La vicenda
  2. La conferma della condanna (pur ridotta)

1. La vicenda

Con l’appello, due funzionari richiedevano l’annullamento della sentenza di condanna per danni erariali determinati dall’aver proceduto alla revoca dell’appalto (del servizio smaltimento rifiuti) senza il previo avvio del procedimento (la comunicazione imposta ex art. 7, legge 241/90).

Il provvedimento di revoca veniva annullato dal giudice amministrativo proprio per vizi del procedimento.

Il responsabile del servizio ed il responsabile del procedimento si limitavano – quasi a sostituire la comunicazione obbligatoria – a trasmettere alla ditta interessata la deliberazione di giunta con cui si disponeva l’indirizzo sulla revoca. La comunicazione però non è stata ritenuta sufficiente e sostitutiva della comunicazione.

Per effetto dell’annullamento la stazione appaltante era stata condannata alla rifusione delle spese.

Il danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto oggetto di gara veniva quantificato:

  • con una somma pari al 5% del valore del contratto non concluso (19.057,50 euro, oltre rivalutazione)
  • le spese di giudizio in euro 3.000,00,

2. La conferma della condanna (pur ridotta)

Per effetto di quanto, il comune liquidava alla ditta euro 25.009,08 (mandato n. 1817 del 18.9.2008) ed al legale della stessa euro 12.961,70 (mandati nn. 2870 e 2871 del 10.12.2008). La condanna dei funzionari, ridotta, era per un importo di poco superiore ai 18 mila euro. 

Il giudice d’appello – pur con una ulteriore riduzione dell’importo da rimborsare all’ente (€. 6.480,85) conferma la condanna evidenziando che “sia pure limitatamente alle violazioni della legge sul procedimento riferibili alla mancata comunicazione della revoca dell’aggiudicazione e che hanno costituito l’innesco del contenzioso giudiziario avviato dall’impresa interessata, l’inerzia dei due appellanti è causalmente rilevante per come asseverata dal Giudice amministrativo con effetto pregiudizievole sulla liquidazione di parte delle spese di giudizio imputabili all’illegittima gestione del sub procedimento”.

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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