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( vote)(Corte dei Conti, sez. giurisdizionale regione Campania, sentenza n. 424/2017)
Indice:
- Premessa
- La vicenda
- Le riflessioni del giudice
- Il problema della valutazione e della motivazione
- La concessione senza gara
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1. Premessa
Il giudice erariale della sezione regione Campania, con una recente sentenza ha condannato per danni erariali il responsabile del servizio tecnico ed i responsabili di procedimento (non anche giunta e segretario) per la concessione in comodato gratuito senza alcuna motivazione un immobile e per la concessione avvenuta senza una gara in violazione delle norme del codice degli appalti.
La vicenda, piuttosto articolata, pone in evidenza alcuni aspetti pratici di rilievo: in primo luogo è possibile procedere con la concessione gratuita di un immobile ma nell’ambito di una valutazione tecnico/economica da cui devono scaturire precise motivazioni. In sostanza, non è possibile una concessione assolutamente gratuita se non si chiarisce la finalità di interesse pubblico perché il rischio, altrimenti, è quello di alimentare interessi privati. Gli atti che vengono in considerazione, nel caso specifico, sono le determinazioni del responsabile del servizio e le delibere giuntali che, in ogni caso, non possono autorizzare – nel senso che non legittimano – il compimento di atti forieri di provocare danni erariali.
2. La vicenda
L’ammontare della condanna richiesta derivava, come indicato dalla stessa Procura nell’atto di citazione, dalla somma di due diverse fattispecie di danno: euro 34.836,63 in relazione all’affidamento gratuito ad una società privata di un’area comunale attrezzata ad isola ecologica ed euro 516.755,33 per l’alienazione di immobili di proprietà comunale ad un prezzo inferiore a quello dovuto.
Nel caso di specie il responsabile procedeva “alla concessione in comodato d’uso” dell’area in argomento, in favore della società che gestiva il servizio rifiuti per il Comune, dando atto che “tutti gli oneri derivanti dalla gestione di detto immobile … e tutte le spese di utenze … saranno a totale carico del concessionario”.
L’Amministrazione, come si legge in sentenza, praticamente, con l’espresso scopo di promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti, affidava la gestione dell’area, senza alcuna gara, alla ditta che già gestiva il servizio rifiuti rinunciando ad un canone di locazione stimato dall’ufficio tecnico comunale in misura pari ad euro 20.880,00 annui (inferiore a quello quantificato dalla Procura), ponendo però a carico della società gli oneri di gestione dell’isola ecologica e le spese delle relative utenze, senza che il corrispondente importo fosse preventivamente quantificato e documentato.
La gestione dell’area attrezzata veniva svolta dalla società, sostenendo le relative spese (fondamentalmente spese per personale e utenze), senza pagare alcun canone di locazione al Comune. La società, inoltre, percepiva le entrate derivanti dalla differenziazione dei rifiuti normalmente di pertinenza dei Comuni.
3. Le riflessioni del giudice
La considerazione conclusiva è che il comune, quindi, ha disposto il comodato dell’area in assenza di una concreta valutazione e ponderazione dei relativi aspetti finanziari. Nulla, peraltro, viene riportato in ordine al soggetto che avrebbe percepito i contributi Conai (successivamente è poi emerso che tali contributi, in linea di principio destinati ai Comuni, erano destinati alla società). L’aver dato in comodato la struttura, con compensazione del canone di locazione con le spese di gestione, avrebbe dovuto indurre il Comune quantomeno ad acquisire quest’ultima entrata, non quantificata dalla Procura, ma, presumibilmente, tutt’altro che irrisoria (il Comune di (…) conta circa 16.500 abitanti e la stessa deliberazione riporta una percentuale di raccolta differenziata del 42,69% destinata ad aumentare proprio grazie all’affidamento dell’area attrezzata). E’ risultata assente anche la dimostrazione dell’impossibilità di gestire la struttura in argomento con personale comunale.
4. Il problema della valutazione e della motivazione
La sezione rammenta che la giurisprudenza contabile “non esclude del tutto la possibilità di concessione a terzi, in uso gratuito, di beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell’ente locale, ammettendola in casi in cui risulti adeguatamente dimostrata la finalità pubblicistica e l’utilità sociale della decisione assunta”.
Risulta però indispensabile che la decisione venga assunta considerando attentamente tutti gli aspetti coinvolti, anche economici, al fine di evitare che, con la giustificazione di perseguire interessi pubblici, si finisca con il favorire interessi privati.
Nel caso di specie tale valutazione/ponderazione non è stata fatta né dal responsabile del procedimento, né dal responsabile del servizio né dalla giunta e non c’è stato neppure il controllo del segretario.
La decisione sul comodato è stata assunta prima del ricevimento del quadro economico delle entrate e delle spese previste dalla società per la gestione dell’area attrezzata (peraltro da documentare e provare in modo idoneo) e, quindi, senza alcuna valutazione in ordine alla quantificazione delle spese invocate per compensare il mancato versamento del canone di locazione; inoltre, non si è tenuto in considerazione, come dovuto, il complesso delle entrate relative alla differenziazione dei rifiuti attribuite alla società. Lo stesso orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Giunta comunale nella deliberazione in esame (Sez. controllo Lombardia, 17 giugno 2010, n.672) esige una “previa valutazione e comparazione degli interessi della comunità locale” e una “previa verifica della compatibilità finanziaria e gestionale dell’atto dispositivo”. Non ricorrono, nel caso di specie, le condizioni della “insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali” (art.1, co.1, della legge n.20/1994) atteso che non è in discussione l’opportunità della scelta operata ma la relativa legittimità.
In conclusione, in rapporto alla disciplina in tema di gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, il giudice statuisce che l’illegittimità degli atti indicati “non deriva tanto dalla decisione di dare in comodato una struttura comunale, soluzione consentita in presenza dei presupposti più volte indicati dalla giurisprudenza contabile, ma dall’aver assunto tale decisione in assenza di una adeguata valutazione e ponderazione dei vari aspetti, anche di contenuto economico, coinvolti. Il comodato di un bene di proprietà pubblica, costituendo una deroga al principio generale della redditività del patrimonio pubblico, deve costituire uno strumento per perseguire esclusivamente interessi pubblici. Nella fattispecie in esame, invece, si riscontra il mancato versamento di un canone di locazione a fronte di spese che non risultano adeguatamente documentate e valutate e di non irrilevanti introiti percepiti dal soggetto privato (e non dal Comune) per effetto della differenziazione dei rifiuti”.
5. La concessione senza gara
Il giudice ravvisa un altro grave motivo di illegittimità della delibera (sul comodato) e degli atti conseguenti nella violazione della disciplina in materia di appalti.
La gestione dell’area (l’isola ecologica data in concessione) non era contemplata nell’ambito dell’appalto per il servizio rifiuti. Non sono state indicate le ragioni di tale omissione.
La concessione dell’area ha determinato l’affidamento diretto di un servizio in assenza dei presupposti richiesti dagli allora vigenti articoli 57 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) e 125 (affidamento di servizi in economia) del D.Lgs. n.163/2006. Rilevato che, previa dimostrazione (non data) che non era possibile gestire il servizio con personale comunale, tale servizio poteva essere affidato a qualunque ditta in possesso dei necessari requisiti, pur trattandosi di affidamento di non modico valore economico, certamente superiore a 40 mila euro anche in virtù della durata inizialmente stabilita (era prevista una scadenza coincidente con la scadenza del contratto relativo al servizio rifiuti stipulato per n.4 anni il 24 maggio 2012), non risulta effettuata alcuna procedura comparativa che avrebbe potuto consentire all’Amministrazione di conseguire condizioni più favorevoli.
E’ pacifico, consolidata giurisprudenza, che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara costituisce una modalità operativa eccezionale.
L’individuazione del contraente, conclude il giudice, nei contratti pubblici avviene, infatti, in via ordinaria, mediante gara pubblica, mentre la procedura negoziata può essere utilizzata solo nelle situazioni tassativamente individuate dal Codice dei contratti pubblici (ex plurimis, Sez. giur. Liguria, 11 novembre 2013, n.196).