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Premesse

Uno degli obiettivi verso i quali si dirigono le più recenti normative è quello di introdurre negli scambi di corrispondenza e negli iter procedurali della Pubblica Amministrazione un alto livello di innovazione e informatizzazione, con la diretta conseguenza di aumentare la qualità di servizi ad un costo inferiore di gestione.

In particolare, la digitalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (cd. electronic public procurement), nelle due fasi di pre e post aggiudicazione (ovvero dalla pubblicazione dei bandi fino al pagamento), è uno degli obiettivi della Commissione Europea la quale già nella Comunicazione del 20.4.2012 intitolata “Una Strategia per gli appalti elettronici[1], ha illustrato l’importanza strategica dell’e-procurement, sia per la semplificazione nelle modalità di gestione degli appalti pubblici, che per la riduzione degli sprechi e una maggiore efficienza della spesa pubblica. Nello stesso solco si introduce la successiva Comunicazione della Commissione del 26.6.2013 “Appalti elettronici end-to-end per modernizzare la pubblica amministrazione[2] in cui viene evidenziato che la diffusione degli appalti elettronici cd. “end-to-end” (cioè dalla pubblicazione elettronica dei bandi fino al pagamento elettronico) e la digitalizzazione della pubblica amministrazione sarà un fattore decisivo per la crescita.

Nel progetto volto alla modernizzazione dei processi di approvvigionamento della pubblica amministrazione, la Commissione ha proposto di rendere obbligatorie le fasi di pubblicazione elettronica dei bandi, di accesso elettronico ai documenti di gara e di presentazione elettronica delle offerte nonché la fatturazione elettronica.

All’interno del progetto di e-Procurement si collocano inoltre le direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni (direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) le quali connettono il settore degli appalti alla “Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, richiamata anche fra i considerando delle citate direttive, nell’ambito della quale la ricerca e l’innovazione sono uno dei principali motori della crescita futura.

La digitalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi delle PA è uno degli obiettivi della Commissione Europea

Il D.Lgs. 50/2016 (“Nuovo Codice dei Contratti“), di recepimento delle citate direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni, introduce diverse novità con riferimento all’utilizzo degli strumenti telematici.

In particolare, il Nuovo Codice dei Contratti impartisce alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza diversi obblighi e indicazioni relativamente alle modalità di gestione degli affidamenti di lavori, servizi, forniture e incarichi professionali, dando un importante impulso all’informatizzazione della Pubblica Amministrazione.

Significativo a riguardo è l’art. 38 del Nuovo Codice dei Contratti il quale in materia di qualificazione di stazioni appaltanti e centrali di committenza mediante iscrizione all’elenco istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) prevede, fra i requisiti “incentivanti” ai fini di detta iscrizione, la «3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara».

In termini generali è l’art. 44 del Nuovo Codice dei Contratti che ha sancito la digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, da disciplinare con un decreto – da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti – con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) nonché dell’Autorità garante della privacy per i profili di competenza: tale decreto ad oggi tuttavia non risulta essere stato adottato.

Come vedremo nel prosieguo, il legislatore ha più in particolare introdotto l’obbligo di utilizzare mezzi telematici per gli scambi di informazioni e la formulazione delle offerte di gara, limitando l’utilizzo delle modalità tradizionali a pochi casi o comunque a fronte di un’adeguata motivazione.

Il D.Lgs. 50/2016 introduce diverse novità con riferimento con riferimento all’utilizzo degli strumenti telematici

1. Scambio di comunicazioni in via telematica

Con riferimento allo scambio di comunicazioni, l’art. 40 del Nuovo Codice dei Contratti dispone che le comunicazioni nell’ambito delle procedure svolte da centrali di committenza[3] sono eseguiti utilizzando mezzi elettronici ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), per poi specificare al comma 2 che «A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti[4] sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici».

Dunque, viene fissato un principio generale secondo cui per le procedure ad evidenza pubblica gli scambi delle comunicazioni debbano avvenire per via telematica, principio che è obbligatorio sin da subito per le centrali di committenza mentre diverrà un obbligo a partire dal 18 ottobre 2018 per le stazioni appaltanti.

Principio fondamentale alla base della gestione elettronica degli scambi di comunicazioni lo si rinviene al comma 5 dell’art. 52 dove si legge che: «5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione». A tal fine il legislatore al comma 7 dell’art. 52 ha previsto la possibilità per amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di imporre agli operatori economici «condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni» rese disponibili durante tutta la procedura di appalto.

Il principio, di derivazione comunitaria (recepisce infatti le norme di cui all’art. 22 della direttiva 2014/24/UE, all’art. 40 della direttiva 2014/25/UE e agli artt. 29, 33 e 34 della direttiva 2014/23/UE), attua il criterio di delega di cui alla lettera c) della Legge n. 11/2016. In particolare l’art. 52 introduce – quale disposizione innovativa e strumento di semplificazione e accelerazione delle procedure – l’obbligo, nei settori ordinari e speciali, di eseguire tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Prosegue poi specificando che «Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione».

A tale regola generale è tuttavia lo stesso comma 1 dell’art. 52 che al terzo periodo dispone una deroga prevedendo che in specifiche ipotesi «le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta», prevedendo tale possibilità qualora:

«a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;

b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;

c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;

d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;

e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6».

In tali ipotesi il comma 3 dell’art. 52 prevede che «Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo periodo».

Altra deroga è contenuta al comma 4 dell’art. 52 dove è disposto che «4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale può essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati».

Questa previsione ha suscitato diverse polemiche fra i commentatori del Nuovo Codice dei Contratti considerato che la ratio di tale previsione è risultata poco comprensibile, a maggior ragione considerando la delicatezza dell’ambito di applicazione, ossia le procedure di appalto, nel quale spesso, purtroppo, si sono verificati fenomeni di scarsa trasparenza via via oggetto di contenzioso. Legittimare, infatti, a livello normativo le comunicazioni orali ai concorrenti di una procedura di appalto costituisce un potenziale vulnus per l’accertamento della correttezza delle procedure poste in essere.

Stesse perplessità ha generato anche l’art. 131 a mente del quale in materia di inviti ai candidati, è specificato che «nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l’innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione, gli inviti se non sono stati resi disponibili in formato digitale verranno inviati in formato cartaceo». In sostanza, la previsione prevede la possibilità per le singole amministrazioni, a dispetto dell’obiettivo di digitalizzazione, di utilizzare il modello organizzativo previgente, bandendo gare in via cartacea. Il rischio, dunque, è che l’intento della riforma si traduca in un’occasione mancata.

Si evidenzia inoltre che il legislatore ha previsto una disciplina particolare per le procedure relative alle concessioni, a cui sono dedicati i commi 10 e 11 dell’art. 52, ferma restando l’applicazione dei principi di cui ai commi 5, 2, e 7 (come disposto dal comma 12 dello stesso art. 52).

È infatti previsto che «10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

a) mezzi elettronici;

b) posta;

c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole;

d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento».

Il comma 11 poi chiarisce a riguardo che «11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione comunemente in uso».

Il D.Lgs. n. 50/2016 sancisce il principio generale secondo cui per le procedure ad evidenza pubblica gli scambi delle comunicazioni debbano avvenire per via telematica

2. Procedure di gara telematiche

Per quanto riguarda gli strumenti elettronici di acquisto, l’art. 3 del Nuovo Codice dei Contratti definisce alla lettera zzz) il «sistema telematico» ovvero «un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice».

Con riferimento alle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, l’art. 58 del Nuovo Codice dei Contratti dispone che «nel rispetto dell’articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L’utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara».

Ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gara d’appalto è l’utilizzo di una piattaforma on-line di E-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l’iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull’invio cartaceo della documentazione e delle offerte.

Le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte: la firma digitale garantisce infatti la certezza del firmatario dell’offerta e la marcatura temporale ne garantisce la data certa di firma e l’univocità della stessa.

In particolare, è possibile distinguere n. 4 fasi:

1. caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma

2. invio dell’offerta da parte del concorrente

3. seduta della commissione di gara

4. pubblicazione delle graduatorie

Ai sensi dell’art. 58 del Nuovo Codice dei Contratti, relativo alla procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, è facoltà delle stazioni appaltanti stabilire che l’aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un’unica offerta, ovvero attraverso un’asta elettronica, alle condizioni e secondo le relative modalità (art. 58, comma 2).

La disposizione individua, inoltre, concrete modalità operative, prevedendo in particolare che «Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l’attribuzione di userID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all’interno del sistema» (art. 58, comma 4).

Nella formulazione originaria era inoltre previsto che ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti avrebbe provveduto, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di sarebbe stata data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell’elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara: il comma in questione è stato tuttavia abrogato dall’art. 37, D.Lgs. n. 56/2017.

L’articolo (al comma 5) dispone inoltre che, al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmetta in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa precisando (al comma 7) che la graduatoria viene generata automaticamente dal sistema telematico non appena conclusa la procedura.

Il richiamato art. 37 del D.Lgs. n. 56/2017 ha abrogato anche la previsione originariamente prevista al comma 6 dell’art. 58 secondo cui, scaduto il termine di ricezione delle offerte, la stazione appaltante avrebbe esaminato dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e quindi, in sequenza, l’eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.

Nelle procedere telematiche le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte

3. La giurisprudenza sulla gestione telematica delle procedure di gara

Considerata la peculiarità delle procedure di gara telematiche, la giurisprudenza amministrativa si è interrogata sia sulla declinazione dei principi a tutela dell’evidenza pubblica in tali tipi di procedure sia sulle diverse fasi di cui le stesse si compongono.

Ad avviso del Giudice Amministrativo, come di recente confermato anche nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388,il principio di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara, posto a presidio dell’intangibilità delle offerte, deve essere rapportato non ai canoni storici che ne hanno guidato l’applicazione, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha messo a disposizione delle procedure telematiche. Queste ultime, per le loro caratteristiche tecniche, offrono il vantaggio di una maggiore sicurezza nella “conservazione” dell’integrità delle offerte, indipendentemente dalla presenza fisica o meno del pubblico alle sedute di gara, poiché è esclusa la possibilità che possano essere apportate modifiche alle offerte. Ciò in quanto, ad avviso del Consiglio di Stato, la piattaforma elettronica che supporta le varie fasi di gara consente di tracciare ogni operazione compiuta, senza possibilità di alterazioni. Ed ancora, l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità dei documenti presentati sono garantite proprio dalla stessa scansione e successione temporale delle varie fasi in cui si articola la gara.

Le modalità telematiche, infatti, «per loro natura, consentono di poter tracciare attraverso i “log di sistema”, ovvero ogni singolo e specifico momento procedimentale, così da escludere ogni ipotesi di manomissione, sul presupposto che, ove pure si verificasse, risulterebbe tracciato e riscontrabile nel predetto sistema di crittografia a codici elettronici, senza possibilità che esistano operazioni non registrate a sistema. A differenza del passato, non possono più manifestarsi “zone d’ombra” posto che non esiste fase che non sia debitamente e compiutamente registrato dal sistema di supporto..».

In particolare in una procedura telematica si contraddistinguono i seguenti elementi a tutela della trasparenza della procedura e dell’intangibilità delle offerte:

  • il timing di gara indica ai concorrenti il termine ultimo perentorio di “chiusura della busta” e il relativo termine ultimo per potere eseguire l’ “upload” delle offerte al sistema: oltre tale termine non è possibile, dunque, inviare l’offerta;
  • la firma digitale e la marca temporale, che corrispondono alla “chiusura della busta”, garantiscono invio e ricezione delle offerte;
  • fino alla data della seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti.

I suesposti principi sono stati oggetto anche di successive pronunce, come la sentenza del TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 23 ottobre 2017, n. 665 relativa a una procedura di gara indetta sotto la vigenza del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, il ricorrente ha contestato il modus operandi della stazione appaltante, in quanto la mancata comunicazione in merito allo svolgimento della seduta di gara nel corso della quale avrebbero dovuto essere letti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e aperte le offerte economiche avrebbe violato il principio di pubblicità delle sedute di gara sancito dal disciplinare di gara e confermato dall’art. 283 del D.P.R. n. 207/2010. Il Tar Sardegna ha così rilevato che «La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. Alla luce delle superiori considerazioni, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che, in siffatte ipotesi, quandanche la lex specialis recasse la previsione di una distinta fase pubblica destinata all’apertura delle offerte, l’eventuale omissione sarebbe comunque irrilevante (T.a.r. Lombardia, Brescia, 12 gennaio 2016, n. 38)». Ed ancora, prosegue la sentenza «Particolarmente convincente è quanto affermato dalla già citata pronuncia del T.a.r. Lombardia Brescia, 12 gennaio 2016, n. 38 secondo cui “non essendo possibile dubitare, grazie ai vincoli del sistema informatico, della genuinità dei dati che costituiscono le offerte, la sanzione dell’annullamento dell’intera gara sarebbe sproporzionata e priva di utilità, in quanto non ristorerebbe alcun danno, né a vantaggio dell’interesse pubblico né a favore dei singoli concorrenti”».

Il Giudice Amministrativo è stato investito anche di questioni vertenti la legittimità del modus operandi del concorrente nella formulazione delle offerte nell’ambito di dette procedure di gara telematica. A riguardo si evidenzia la recente pronuncia del Trga Trento, 8 gennaio 2018, n. 4 secondo cui deve essere escluso dalla gara telematica il concorrente che, invece di utilizzare, per l’invio dell’offerta, il “file.pdf” caricato a sistema delle liste di lavorazioni e forniture, come specificato dalla lettera di invito, ha proceduto alla scansione del modulo contenente le predette liste, compilandolo e inviandolo alla stazione appaltante, senza che sia possibile fare ricorso al soccorso istruttorio in quanto l’irregolarità rilevata concerne le modalità di formulazione dell’offerta economica e va ad incidere sul contenuto dell’offerta stessa, sì da dover essere qualificata come non sanabile.

Ad avviso del Trga Trento «Nelle gare tradizionali il modulo fornito dalla stazione appaltante altro non è che il modulo su cui è apposto, a secco o in originale, il timbro da parte del responsabile del procedimento, mentre nel caso delle gare telematiche il timbro previsto ex lege altro non è che la firma in formato digitale apposta dal responsabile del procedimento. Il legislatore (art. 58 del decreto legislativo n. 50/2016) ha disciplinato le procedure gestite attraverso piattaforme telematiche di negoziazione disponendo che le stesse debbano essere svolte “ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell’art. 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure” e, quindi, stante l’espresso riferimento alla “normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale” (ossia al codice dell’amministrazione digitale, approvato con il decreto legislativo n. 82/2005) nel caso in esame è proprio la firma digitale l’unico mezzo che consente di qualificare come originale un documento fornito dall’Amministrazione. Pertanto – posto che proprio l’apposizione della firma digitale del responsabile del procedimento origina il documento in originale, che deve essere impiegato dal concorrente per la formulazione della propria offerta economica – non è condivisibile la tesi di controparte secondo la quale la scansione del modulo “Lista delle lavorazioni e forniture” equivale al “modulo fornito dall’Amministrazione”, perché il documento scansionato non riporta i certificati di firma digitale riconducibili al responsabile del procedimento. …

Inoltre, laddove si ammettesse l’utilizzo, da parte del concorrente, del modulo “Lista delle lavorazioni e forniture” scansionato, anziché in originale, si imporrebbe al seggio di gara di porre in essere incombenti istruttori non previsti, anche particolarmente complessi – in palese contrasto con i principi di celerità ed economicità del procedimento e di chiarezza e trasparenza delle operazioni di gara, nonché di par condicio tra i concorrenti e di imparzialità dell’attività amministrativa – perché il seggio sarebbe tenuto a controllare ogni singola voce della lista scansionata e compilata dal concorrente per verificarne l’esatta corrispondenza con quella timbrata dal responsabile del procedimento, e tale operazione non solo richiederebbe tempo, ma soprattutto non potrebbe assicurare l’assenza di errori, specie laddove siano previste lavorazioni di particolare complessità».

La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara assicurando il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche


[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0179&from=it

[2] http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2013)0453_/com_com(2013)0453_it.pdf

[3] Definite all’art. 3, comma 1 lettera i) dello stesso Nuovo Codice dei Contratti «un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie».

[4] Definite all’art. 3, comma 1 lettera o) come «le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g)».

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Paola Cartolano
Esperta in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.