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( votes)L’ANAC nelle Linee guida ANAC in materia di offerta economicamente più vantaggiosa afferma che, con l’ articolo 95 comma 6 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, è «definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica» sicché, i requisiti di natura soggettiva possono essere introdotti nella valutazione delle offerte quando questi permettono di valutare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o per premiare il concorrente che presenta determinati requisiti ritenuti particolarmente meritevoli. Le Stazioni appaltanti possono prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell’ offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti, in particolare, la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara, nei casi in cui ravvisino l’opportunità che determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l’oggetto del contratto, siano valutate anche per la selezione dell’ offerta. Tale possibilità è ammessa però a determinate condizioni: – si verta in ipotesi di appalti di servizi; – si tratti di aspetti dell’attività dell’impresa determinanti sulla qualità dell’offerta; – lo specifico punteggio assegnato per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non deve incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17/01/2018 n. 279).