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( votes)DELIBERA N. 790 DEL 19 luglio 2017
PREC 17/17/S
“In caso di gara aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non è legittimo l’operato della commissione giudicatrice che delibera di suddividere uno degli elementi di valutazione previsti dal bando in quattro sub-criteri”
(con riferimento al secondo motivo di doglianza) l’art. 95, comma 8, d.lgs. n. 50/2015, ai sensi del quale «i documenti di gara (…) elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi (…). Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti ove necessario, sub-criteri o sub-pesi o sub-punteggi»;
«Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante (…) è assolutamente necessario che vengano indicati – già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento – i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (…), conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese. Come indicato al comma 8 dell’art. 95 del Codice, può essere opportuno, specie qualora il criterio sia caratterizzato da più aspetti da valutare separatamente l’uno dall’altro, che lo stesso sia diviso in più sub criteri, ciascuno con il proprio sub punteggio» (Linee guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, delibera n. 1005/2016);
«la Commissione giudicatrice, dopo la presentazione delle offerte di gara, non può immettere alcun elemento di specificazione dei criteri generali stabiliti dalla lex specialis ai fini della valutazione delle offerte, nemmeno attraverso una astratta simulazione di un percorso valutativo….è da ritenersi comunque illegittimo l’operato della Commissione giudicatrice che prima dell’apertura delle buste faccia in qualsiasi modo rimando, sia pur nell’intento di rendere più trasparente il giudizio demandatole, ai criteri motivazionali ai quali intenda ancorare il medesimo, se ed in quanto ad essi, sconosciuti alle ditte partecipanti, non è possibile fare riferimento al momento di formulazione delle offerte.
Nel caso di specie, dopo l’apertura delle buste B contenenti l’offerta tecnica, la Commissione ha suddiviso l’elemento di valutazione “A – Proposte miglioramento strutture cimiteriali” (max 20 punti) in quattro sub- criteri, a ciascuno dei quali ha attribuito il sub-punteggio massimo di 5 punti, e ha proceduto alla valutazione delle offerte sulla base di tali sub-criteri e non dell’unico criterio indicato nel disciplinare di gara rappresentato dal valore complessivo dichiarato degli interventi di miglioramento;”