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DELIBERA N. 837  DEL  27 luglio 2017

PREC 134/17/L

Sull’inammissibilità dell’avvalimento della certificazione di qualità

“l’Autorità ha più volte ribadito di ritenere inammissibile l’avvalimento della certificazione di qualità, giacché questa non risulterebbe annoverabile tra i requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-organizzativa dell’operatore economico, ma sarebbe, invece, riconducibile a quei requisiti che, pur non essendo elencati nell’art. 38 del Codice (oggi dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), sono connotati da un’intrinseca natura soggettiva, in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell’operatore e non scindibili da esso (v., da ultimo, Delibera n. 120 del 10 febbraio 2016, nonché l’art. 2, comma 6 della “Proposta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzata all’adozione del decreto di cui all’art. 83, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte relativa ai casi e alle modalità di avvalimento”); …. la Stazione appaltante, ancorché abbia escluso la società istante dalla gara de qua in virtù di un presupposto che non sembra trovare conferma nella documentazione acquisita, ovvero a causa di una asserita indeterminatezza del contratto di avvalimento, che, al contrario, appare contenere l’indicazione delle risorse e dei mezzi prestati in modo determinato e specifico, avrebbe comunque dovuto disporne l’esclusione sulla base del diverso presupposto, più sopra menzionato, dell’inammissibilità dell’istituto dell’avvalimento per le certificazioni di qualità”

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