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( votes)“non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta“
“Le questioni giuridiche sulle quali le parti dibattono sono essenzialmente due: 1) se l’art. 31, comma 8, del d.l. 69/2013, conv. in legge 98/2013, e l’art.7 del d.m. ottobre 2007, recanti previsioni inerenti al cosiddetto invito alla regolarizzazione, trovino applicazione anche nel caso in cui il DURC sia richiesto dalla stazione appaltante; 2) se il controllo d’ufficio e storico della regolarità contributiva da parte dell’amministrazione, senza possibilità di regolarizzazione in corso di gara, contrasti con la ratio ed il tenore dell’art. 45 della Direttiva 2004/18…l’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 5/2016, ha chiarito che ai fini della partecipazione alle gare di appalto, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del d.l. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, e restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva. L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, cit., può operare solo nei rapporti tra impresa ed ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i), del Codice dei contratti, ai fini della partecipazione alla gara d’appalto…”