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( votes)L’art. 80, comma 4, del nuovo Codice dei contratti stabilisce che “…. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”. L’assolvimento agli obblighi fiscali rappresenta un dovere che incombe su qualunque contribuente per il solo fatto di essere percettore di reddito; detto adempimento, imposto per legge a scadenze precise, per un operatore economico che intenda contrattare con la Pubblica Amministrazione, non può essere, rimesso a valutazioni di convenienza dell’obbligato. Non può considerarsi regolare la posizione fiscale di un’impresa che, in debito con il fisco, decida di regolarizzare la sua posizione solo dopo essersi assicurata di aver conseguito una commessa pubblica. (TAR Lazio Roma sez. I quater 17/11/2017, n. 11384)