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( votes)DELIBERA N. 674 DEL 14 giugno 2017
PREC 39/17/S
“In caso di discordanza tra il ribasso percentuale e il prezzo offerto in aumento rispetto alla base d’asta, l’indicazione inequivoca del ribasso percentuale consente di individuare l’effettiva volontà dell’impresa in ordine agli impegni negoziali che si intendevano assumere”
“…la rettifica di eventuali errori è considerata ammissibile a condizione che si tratti di correzione di “errore materiale”, necessariamente riconoscibile, e che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, con conseguente necessità di prevenire possibili controversie sull’effettiva volontà dell’offerente (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 889; Sez. III, 22 agosto 2012, n. 4592; TAR Lazio 4 maggio 2016, n. 5060 ); CONSIDERATO che «l’errore materiale (…) consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere ictu oculi. In definitiva, l’errore materiale non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l’esposizione del giudizio alla sua manifestazione» (Consiglio di Stato, sez. V, 15 febbraio 2016 n. 627) e che esso non ricorre in caso di incertezza assoluta dell’offerta, stante la divergenza tra i dati in essa contenuti e l’impossibilità di una riconduzione ad unità dell’offerta sulla base di una mera correzione di errore materiale (Consiglio di Stato, cit.);…CONSIDERATO che, nel caso in esame, nell’offerta economica di Franeco ricorre un errore, riscontrabile ictu oculi, rappresentato dalla discordanza tra i prezzi offerti per il servizio settennale e decennale e il ribasso percentuale (18,56%) rispetto alla base d’asta indicato per entrambe le voci dell’offerta;…sulla scorta del comma 2 dell’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010 («Il prezzo complessivo e il ribasso sono indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere»), abrogato con l’entrata in vigore del nuovo Codice, la giurisprudenza ha tratto il principio della prevalenza del valore espresso con il ribasso percentuale in lettere rispetto al prezzo offerto nel caso di offerta a prezzi unitari («in caso di discordanza fra i dati indicati nel modulo d’offerta e relativi sia al prezzo che alla percentuale di ribasso, si deve dare prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettere, che costituisce il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari, consentendo sia l’identificazione dell’offerta, sia la correzione di eventuali discordanze» – Consiglio di Stato, sez. V, 12 settembre 2011, n. 5095; sez. V, 1 ottobre 2013 n. 4873);”