Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

L’abbinamento indiscriminato dei due servizi, assicurativo e brokeraggio, potrebbe apparire restrittivo della concorrenza in quanto, singolarmente, le singole attività esplicano una funzione autonoma erogabile da soggetti diversi.

Nella segnalazione AS623, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato precisa che al broker dovrebbe essere affidata l’attività di consulenza – nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa – prima della selezione della compagnia di assicurazione.

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.