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DELIBERA N. 518 DEL 10 maggio 2017

PREC 156/17/S

“È illegittima la clausola della lex specialis che richiede, a pena di esclusione, l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali come requisito di partecipazione piuttosto che come requisito di esecuzione”

“… relativamente alla questione giuridica inerente l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali, questa Autorità ha già avuto modo di pronunciarsi sostenendo che l’iscrizione costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell’articolo 212 del d.lgs. 152/2006, «dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione»; pertanto, tale requisito non può essere inserito tra le cause di esclusione dei concorrenti, ma deve essere invece richiesto all’aggiudicatario ai fini dell’esecuzione del contratto (cfr., da ultimo, delibera n. 350 del 13  aprile 2017);”

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