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( votes)DELIBERA N. 527 DEL 17 maggio 2017
PREC 32/17/L
Conflitto di interesse dei commissari di gara e obbligo di astensione
“Com’è noto, le commissioni di gara devono essere composte da commissari che non abbiano alcun conflitto di interesse o coinvolgimento nella definizione dell’oggetto di gara, in modo da scongiurare qualsiasi rischio di favoritismo o arbitrarietà nella valutazione delle offerte presentate dai concorrenti.
La sussistenza di una situazione di incompatibilità dei membri della commissione di gara, tale da imporre l’obbligo di astensione, deve essere valutata ex ante, in relazione agli effetti potenzialmente distorsivi che il difetto di imparzialità potrebbe determinare in relazione alla situazione specifica; tuttavia, proprio in ragione del peculiare tipo di valutazione che deve essere compiuta, è necessario che essa venga svolta con estrema cautela, in relazione agli elementi oggettivi di giudizio, al fine di evitare che l’obbligo di astensione possa essere esteso a ipotesi e fattispecie non contemplate dalla normativa di riferimento.
La normativa cui si fa riferimento è costituita dall’art. 6-bis della legge n. 241/90 (introdotto dall’art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012), nonché dagli artt. 42 e 77 del Codice appalti. La prima norma, di carattere generale, stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”; le altre due contengono disposizioni volte a prevenire all’origine possibili conflitti di interesse “… in modo da evitare da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici”, definendo cosa si debba intendere per conflitto di interessi (art. 42) e dettando specifiche misure preventive soprattutto in relazione alla costituzione delle commissioni di gara e alla nomina dei commissari (art. 77).”