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La Direttiva 2014/24/UE prevede la possibilità della ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base, e, che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura in conformità dell’articolo 26, paragrafo 1 (ci sia stata la pubblicazione di un bando di gara). Il progetto di base deve indicare l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. Quindi il bando iniziale deve necessariamente contenere il valore e le condizioni che disciplineranno il successivo ed eventuale “rinnovo” del contratto. Il Consiglio di Stato con il parere del 1 aprile 2016 n. 855 sullo Schema di decreto legislativo recante “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 gennaio 2016, n.11, ha sottolineato che in base al diritto europeo il rinnovo del contratto è consentito solo se rimane immodificato il suo contenuto (e ciò perché sin ab origine, cioè sin dalla indizione della gara originaria, gli operatori economici devono essere in grado di valutare la convenienza della partecipazione e delle previsioni contrattuali). In altri termini, se vi è la modifica del contenuto del contratto vi è un nuovo contratto: e ciò comporta la necessità di una specifica gara. Non si può dunque prevedere che sia modificato il contratto ‘rinnovato’.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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