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( votes)Le regole procedimentali della gara non possono essere disapplicate né dall’Amministrazione appaltante né dalla Commissione di gara (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 263;Tar Basilicata sez. I, sentenza n. 195 del 08/03/2017). Una volta stabilite le regole che governeranno la procedura di gara e le stesse non difettano di chiarezza, non è possibile cambiarle né integrarle “in corso d’opera”, specie dopo l’apertura delle buste.
Le regole della lex specialis di gara vincolano sia i concorrenti, sia la stessa amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nel dar loro concreta attuazione. Il rigore formale che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde, per un verso, ad esigenze pratiche di certezza e speditezza, e per altro verso alla necessità di garantire l´imparzialità dell´azione amministrativa, inclusa la parità di condizioni tra i concorrenti (Consiglio di Stato sez. V 12/9/2017 n. 4307). Ne scaturisce che solo in presenza di una equivoca formulazione della lettera di invito o del bando di gara può ammettersi un’interpretazione diversa da quella letterale (Cons. Stato, V, 2 agosto 2010, n. 5075).
Le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale.
Nella lettura delle clausole del bando per l’aggiudicazione di un contratto pubblico deve darsi, pertanto, prevalenza alle espressioni letterali ivi contenute, escludendo ogni integrazione interpretativa che porti pretesi significati e ingeneri incertezze nell´applicazione (Cons. Stato, V, 19 settembre 2011, n.5282; V, 30 agosto 2005, n. 4413).
D’altro canto, solo la puntuale osservanza delle prescrizioni del bando, è idonea a consentire la realizzazione della par condicio nei confronti di tutti i partecipanti alle gare per la stipula dei contratti con la P.A.