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( votes)Delibera n. 352 del 29 marzo 2017
PREC 98/16/S
Sulla attività espletata dalle commissioni incaricate di valutare le offerte tecniche
“…il sindacato giurisdizionale sui contenuti e sugli esiti dell’attività espletata dalle Commissioni incaricate di valutare le offerte tecniche, tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, è consentito unicamente in casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità Cons. St., sez. III, 25novembre 2016, n. 4995; ex multis, Cons. St., sez. V, 18 gennaio 2016, n. 120.)… secondo la citata giurisprudenza, il controllo sugli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione può svolgersi attraverso la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni compiute da quest’ultima, sotto il profilo della loro correttezza, quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo e nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità e non alla sostituzione dell’amministrazione (Cons. St., sez. V, 12 dicembre, n. 2013, n. 3239).”