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Mancata indicazione degli di sicurezza aziendale e superamento di ogni incertezza interpretativa ad opera dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016

“Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Si registra, qui, da un lato, un orientamento favorevole alla tesi dell’automatismo espulsivo dell’offerta che non abbia rispettato l’obbligo di indicare gli oneri di sicurezza ‘interni o aziendali’, come ormai chiaramente prescritto dall’art. 95, comma 10, del Codice (cfr. Tar Reggio Calabria, 25/2/2017, n. 166, Tar Salerno, 6/7/2016, n. 1604, Tar Molise, 9/12/2016, n. 513; nonché, da ultimo, Tar Napoli, sez. III, 3/5/2017, n. 2358, secondo cui: “con l’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è superata ogni incertezza interpretativa, nel senso dell’inderogabilità dell’obbligo derivante dall’art. 95, comma 10. In presenza di una così esplicita disposizione di legge, è del tutto irrilevante se né la lex specialis di gara (bando e disciplinare), né il modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante hanno previsto la dichiarazione separata di tali oneri, discendendo direttamente ed inequivocabilmente dalla legge l’obbligo (rectius, l’onere) di effettuare la dichiarazione stessa: il ché è proprio il quid novi contenuto nella disciplina dettata sul punto dall’art. 95, comma 10, cit., che ha inteso porre fine, una volta per tutte, ai ben noti contrasti insorti nel preesistente assetto normativo”)”.

Alla disciplina in ordine all’esonero dall’indicazione dei costi aziendali interni per i servizi di natura intellettuale deve attribuirsi natura ricognitiva del ‘diritto vivente’ previgente

“… la giurisprudenza più recente, formatasi in relazione al Codice del 2016, è dell’avviso che, in presenza di appalti di servizi di ordine intellettuale, l’indicazione degli oneri di sicurezza pari a zero non comporti di per sé l’esclusione del concorrente per motivi di ordine formale (violazione di legge o delle previsioni della lex specialis), dovendosi piuttosto valutare in concreto, in sede di eventuale verifica di anomalia dell’offerta, se tale dichiarazione sia insostenibile o incongrua (cfr. T.A.R. Liguria, I, 2/3/2017 n. 163; T.R.G.A. Sez. Aut. Bolzano, 18/4/2017, n. 143, T.A.R. Puglia, Bari, I, 22/3/2017 n. 265; Cons. Stato, Sez. V, 19/1/2017 n. 223; id., VI, 8/5/2017, n. 2098; id. VI, 1/8/2017 n. 3857). Tale orientamento giurisprudenziale è condiviso anche dal Collegio, che lo ritiene, quindi, di persistente attualità, anche in vigenza del sopravvenuto art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, applicabile alla fattispecie sub iudice nella versione anteriore alla novella apportata al comma in esame dall’art. 60, comma 1, lettera e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Alla modifica da ultimo introdotta, peraltro, laddove contempla l’espresso esonero dall’indicazione dei costi aziendali interni per i servizi di natura intellettuale, deve attribuirsi natura ricognitiva del ‘diritto vivente’ previgente e non invece natura costitutiva e innovativa “con esclusiva efficacia ex nunc proiettata nel futuro” (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 3857/2017 cit.).”.

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