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( vote)Non è necessario ricorrere ad un nuovo affidamento. L’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 prevede differenti possibilità come il ricorso alla “variante in corso d’opera”, di cui al comma 1, lett. c); oppure il secondo comma che stabilisce “I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori….”.