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sensi dell’art. 167 comma 1 del codice, il valore della concessione, ai fini
della determinazione del relativo importo da porre a base di gara, è costituito
dal fatturato totale del concessionario, generato per tutta la durata del contratto
tenendo altresì conto – ai sensi del comma 4 della predetta norma – dei
seguenti ulteriori elementi: a) introiti derivanti dai proventi della gestione
o comunque riconducibili al contenuto intrinseco della stessa (introiti
derivanti dal pagamento da parte degli utenti di tariffe e multe, con
esclusione in quest’ultimo caso di quelle riscosse per conto dell’ente
concedente;
entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della
concessione);
b)introiti derivanti da vantaggi economici riconosciuti al concessionario
direttamente dall’ente concedente o da altri soggetti (pagamenti o qualsiasi
vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsiasi forma,
dall’ente concedente, comprese le compensazioni per l’assolvimento di un
obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
sovvenzioni o qualsiasi altro vantaggio finanziario conferiti da terzi per
l’esecuzione della concessione;
valore delle forniture e dei servizi funzionali all’esecuzione della concessione
messi a disposizione del concessionario dall’ente concedente;
ogni altro premio, pagamento o qualsivoglia vantaggio economico riconosciuto al
concessionario).
In sintesi il valore della concessione deve essere correlato al complesso degli
introiti che possono essere ricavati, sotto qualsiasi forma, dal
concessionario, comprensivi quindi sia di quelli rinvenibili dal mercato che di
quelli ricevuti direttamente dall’ente concedente o da altri soggetti, comunque
in relazione all’oggetto della concessione (cioè alla gestione del servizio).