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( votes)Delibera n. 279 del 22 marzo 2017
PREC 101/16/16/F
“E’ legittimo l’operato della stazione appaltante che, per sopravvenute valutazioni di ordine tecnico ed economico, decida di sospendere la procedura in gara dopo l’aggiudicazione provvisoria, in attesa del provvedimento formale di revoca”
“…è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la «possibilità che all’aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli art. 11 comma 11, art. 12 e art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, inidoneo di per sè a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista illegittimità nell’operato dell’Amministrazione» (Cons. St. sez. V, sent. 9 luglio 2015, n. 3453; Cons. St. sez. III 31 gennaio 2014, n. 467)….la mancata approvazione espressa dell’aggiudicazione provvisoria di un appalto, nel termine di cui all’art.12, comma 1, del d.lgs.50/2006, può comportare, come effetto, solo l’approvazione automatica della stessa aggiudicazione provvisoria e non anche, per silenzio assenso, dell’aggiudicazione definitiva, atteso che quest’ultima richiede una manifestazione di volontà espressa dell’amministrazione.”