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DELIBERA n. 214 del 1 marzo 2017

PREC 30/16/L

Sul principio di stabilità della soglia di anomalia

“…la giurisprudenza, con riguardo al principio di stabilità della soglia di anomalia, ha affermato che “in tema di  offerte anomale nelle gare d’appalto la norma generale di cui all’art. 38, comma 2 bis, ultimo periodo, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – ai sensi del quale ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia  giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte -, quale principio di stabilità della soglia, è applicabile anche nei casi in cui non sia in questione la carenza di uno dei requisiti elencati nello stesso articolo, ma qualunque altra potenziale ragione di esclusione di un concorrente” (Cons. Stato Sez. V, 26-05-2015, n. 2609;

l’art. 38, comma 2bis, nell’affermare che il calcolo della soglia non possa essere rinnovato successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, disponga un principio di carattere generale in materia di gare, estendibile anche a circostanze diverse dall’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, e disponga che l’avvenuto calcolo della soglia di anomalia riceva una cristallizzazione, a seguito delle fasi indicate dalla norma, financo a fronte di un provvedimento giurisdizionale;”

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