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Mancata indicazione dei costi aziendali e divieto di soccorso istruttorio

“Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Nello stesso senso disponeva l’art. 9 della lettera di invito, a mente del quale “l’impresa nell’offerta dovrà altresì indicare, a pena di esclusione [in grassetto nel testo, n.d.r.], i propri costi interni aziendali per la sicurezza”…Donde, in piana applicazione della normativa generale e della lex specialis, la necessaria esclusione dell’offerta in questione, come del resto inizialmente deciso dal seggio di gara nella seduta del 20.1.2017. Né la carenza dell’indicazione dei costi interni aziendali per la sicurezza poteva essere sanata mercé la procedura di soccorso istruttorio, giacché, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, tale procedura non è esperibile al fine di sanare mancanze, incompletezze o irregolarità afferenti all’offerta tecnica od economica…”

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