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Le disposizioni di cui all’art. 36 del Codice e le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di       rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”si applicano alle stazioni appaltanti che intendono affidare lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice: a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX; b) nei settori speciali, in quanto compatibili.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 36: le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi rientranti nell’ambito degli articoli da 115 a 121 (gas ed energia termica, elettricità, acqua, trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, estrazione di gas, carbone ed altri combustibili). Questi applicano la disciplina prevista nei propri regolamenti se conforme ai principi dettati dal trattato UE.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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