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Nel consueto iter ricognitivo del panorama giurisprudenziale attuale, ritornano questioni storiche connesse all’esigenza di operare la valutazione delle offerte in ambito di economicamente più vantaggioso, non potendo prescindere dalla ponderazione di una gamma di criteri e sub criteri che devono essere predeterminati e portati a conoscenza degli offerenti. Si è pronunciato in tal senso il TRGA Trento con la sentenza n. 71 del 27/02/2017 ove richiamando un condiviso insegnamento giurisprudenziale secondo cui, nelle procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni devono enunciare i criteri di aggiudicazione da applicarsi nelle valutazioni delle offerte e che, alla luce dei principi della par condicio e della trasparenza dell’azione amministrativa, tutti gli elementi da prendersi in considerazione per l’aggiudicazione della procedura, ed il peso assegnato per la valutazione, devono essere resi noti ai partecipanti al momento della presentazione delle offerte, non potendo la stazione appaltante applicare regole di ponderazione o sottocriteri che non siano stati preventivamente portati a conoscenza degli offerenti (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 1.2.2012 n. 514; idem 22.3.2011 n. 1749; Tar Lombardia Milano, sez. I, 29.7.2009 n. 4551; deliberazione ANAC n. 1264/2016). A tal riguardo va ribadito l’insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 20.4.2012 n. 2343 e 18.8.2010 n. 5844; idem, sez.VI, 16.11.2000 n. 6128) secondo cui la fissazione dei criteri selettivi di valutazione delle offerte deve sempre precedere l’apertura delle buste contenenti le offerte medesime ed essere effettuata in una fase anteriore alla conoscenza delle soluzioni proposte dai concorrenti.

Medesima questione affrontata dallo stesso tribunale di Trento con la sentenza n. 90 del 20/03/2017 dove i giudici facendo un passo in più, hanno focalizzato l’attenzione sulla valutazione espressa dalla Commissione esaminatrice quale espressione piena del potere discrezionale della stessa, sottratto alla valutazione del giudice amministrativo, fatte salve le macroscopiche irrazionalità e incongruenze.

Preliminarmente il Collegio rammenta che, per costante insegnamento giurisprudenziale (Cons. di Stato, sez. IV, 12.3.2015 n. 1320 e sez. III, 18.10.2013, n. 5051; Tar Lazio Roma, sez. II, 23.12.2014, n. 13119; Tar Lombardia Milano, sez. III, 8.1.2014, n. 14), le valutazioni espresse dalle Commissioni esaminatrici, nelle gare d’appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, costituiscono espressione di un potere discrezionale che si sottrae al sindacato del giudice amministrativo, sempre che siano in linea con i criteri definiti nella lex specialis e fatte salve le ipotesi di macroscopiche irrazionalità e incongruenze, queste nei limiti di una rilevabilità ictu oculi e peraltro non essendo sufficiente che le determinazioni assunte siano meramente opinabili, posto che il giudice amministrativo non può sostituire, in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri, le proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica (Cons. di Stato, sez. V, n. 882/2015; T.r.g.a. di Trento n. 268/2015).

Da ultimo e sulla scia delle pronunce qui evidenziate e loro principi, si inserisce interessante anche la sentenza a firma del TAR Piemonte n. 414 del 27/03/2017 che invece focalizzando l’attenzione sull’obbligo di motivazione nelle valutazioni espresse dalla commissione, rammenta l’importanza della presenza dei sub criteri o di griglie di valutazione particolarmente dettagliate che sopperiscono alla motivazione.

In termini generali va osservato che, secondo la concorde giurisprudenza di primo e secondo grado, il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione allorché siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo; in questo caso, infatti, sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico (cfr., T.A.R. Umbria, sez. I, 11 settembre 2015, n. 365; T.A.R. Salerno, sez. II, 12 marzo 2014, n. 567; (T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 novembre 2013, n. 1207; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2011 n. 222; sez. V, 16 giugno 2010 n. 3806; 11 maggio 2007 n. 2355; 9 aprile 2010 n. 1999).

Viceversa, in assenza della predisposizione di subcriteri o di griglie di valutazione particolarmente dettagliate, la Commissione di gara può supplire al deficit motivazionale, insito nel punteggio numerico abbinato a criteri preventivi di giudizio non sufficientemente specifici, esplicitando le ragioni dell’attribuzione del punteggio stesso: sicché, pur ammettendosi che la mancata predeterminazione di parametri precisi e puntuali possa far sì che l’assegnazione dei punteggi in forma esclusivamente numerica determini un deficit motivazionale, nondimeno si ammette che a tale carenza la stazione appaltante possa rimediare illustrando le ragioni della valutazione effettuata, in relazione ai vari elementi in cui si articola ciascun criterio (Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2012, n. 1332 e 18 aprile 2013, n. 2142; TAR Milano, III, 16 ottobre 2012, n. 2537; TAR Umbria, 2 novembre 2011, n. 355).

In senso conforme a questa impostazione si pongono sia le previsioni contenute all’art. 95, commi 8 e 9, d.lgs. 50/2016; sia le “Linee Guida n. 2 dell’ ANAC “di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti offerta economicamente più vantaggiosa” del 21 settembre 2016 n. 1005″, le quali prevedono che “in relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni”.

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Avv. Giuseppe Croce
Avvocato specializzato in materia di diritto civile e amministrativo, esperto in materia di appalti pubblici
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