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( votes)Analisi di pareri e pronunce su questioni attinenti all’attività contrattuale ed in genere all’azione amministrativa delle stazioni appaltanti
La questione degli incentivi e delle attività di manutenzione
(Sezione regionale di controlloLiguria, con deliberazione n. 5/2017)
Indice
- Premessa
- La portata del nuovo articolo 113 del codice
- Gli orientamenti in tema delle varie sezioni
- L’incentivo e le manutenzioni
1. Premessa
Il sindaco di un comune ligure sottoponeva alla sezione regionale uno specifico quesito in tema di incentivi per le funzioni tecniche al fine di ottenere chiarimenti circa la “possibilità o meno di riconoscere l’incentivo di cui all’art.113 del D.Lgs. n.50/2016 anche alle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie in ordine a fasi diverse dalla progettazione e dal coordinamento della sicurezza, comunque previste dal citato articolo”.
E’ interessante la considerazione della deliberazione per il preciso inquadramento della nuova norma (art. 113) del codice e le sostanziali differenze rispetto al dettato del pregresso codice degli appalti.
Ha rilievo, inoltre, anche il puntuale richiamo sui vari precedenti in materia.
2. La portata del nuovo articolo 113 del codice
La questione viene risolta con la deliberazione n. 5/2017.
Secondo il collegio, l’art.113 del D.Lgs. n.50/2016 avrebbe modificato in modo sostanziale il precedente sistema degli incentivi ai dipendenti tecnici interni delle Pubbliche amministrazioni determinando il passaggio dall’istituto del “fondo per la progettazione e l’innovazione” (art.93, co. 7-bis, del D.Lgs. n.163/2006) all’istituto degli “incentivi per funzioni tecniche”.
Con la nuova normativa, viene abrogata la precedente disciplina sugli incentivi per la progettazione (a sua volta più volte modificata nel corso degli anni) ed introdotta una nuova fattispecie di incentivi “per funzioni tecniche” volti a premiare attività, “prima non incentivate, tese ad assicurare l’efficacia della spesa e la corretta realizzazione dell’opera”.
Sia il previgente istituto del “fondo per la progettazione e l’innovazione” (art.93, co. 7-bis, del D.Lgs. n.163/2006) che il nuovo istituto degli “incentivi per funzioni tecniche” (art.113 del D.Lgs. n.50/2016) costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico.
Questo aspetto viene considerato di estremo rilievo ai fini di una “esatta determinazione del perimetro di applicazione della disciplina (…) non essendo disponibile spazio per interpretazioni analogiche.”
Da ciò consegue, evidentemente, che gli “incentivi per funzioni tecniche potranno quindi essere riconosciuti solo per le attività espressamente previste dalla legge”.
In particolare, il nuovo articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 (comma 2) stabilisce che “le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento … per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”.
Come disposto dall’art.1, lettera rr), della legge delega n.11/2016, – si legge ancora nella deliberazione – “con la nuova normativa, il legislatore ha quindi voluto dare spazio alla fase di programmazione ed esecuzione dell’appalto, escludendo l’applicazione degli incentivi alla progettazione”.
L’incentivo in parola non può, pertanto, essere applicato nel caso di progettazione interna (in questo senso già la deliberazione ANAC n.973 del 14 settembre 2016).
3. Gli orientamenti in tema delle varie sezioni
E’ interessante poi la ricognizione dei vari orientamenti espressi in materia chiaramente sintetizzati nella deliberazione.
Alla luce di questi orientamenti ermeneutici espressi, la nuova disciplina riconosce gli incentivi anche in relazione ad appalti per forniture e servizi, a prescindere da ogni collegamento con l’esecuzione di lavori, sempre che siano rispettate le condizioni richieste dall’art.113 del D.Lgs. n.50/2016 (Sez. controllo Lombardia n. 333/PAR/2016; Sez. controllo Emilia Romagna n.118/2016/QMIG).
Il compenso incentivante non spetta per la progettazione e il coordinamento della sicurezza (Sez. controllo Lombardia n.333/PAR/2016).
Gli incentivi riguardano in via esclusiva e tassativa le attività indicate nel comma 2 (Sez. controllo Puglia n. 204/2016/PAR).
Inoltre, l’adozione del regolamento “continua ad essere una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo” (Sez. controllo Veneto n.353/2016/PAR).
4. L’incentivo e le manutenzioni
La questione della possibilità di corrispondere i nuovi incentivi per funzioni tecniche nelle ipotesi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria è stata recentemente affrontata anche da altra Sezione della stessa Corte.
In tale occasione è stato espresso l’orientamento secondo il quale anche se le attività di manutenzione non sono espressamente escluse dalla nuova disposizione, per il carattere tassativo delle attività incentivabili tra le quali non è espressamente ricompresa l’attività di manutenzione e considerato che l’allegato I del D.Lgs. n.50/2016 (al quale fa riferimento l’art.3, lettera ll, n.1, relativo alle definizioni) non indica le attività di manutenzione tra gli appalti pubblici di lavori, il predetto emolumento non può essere corrisposto per remunerare le predette attività (Sez. controllo Emilia Romagna n.118/2016/QMIG).
La sezione ritiene tassativo l’elenco delle attività incentivabili dalla normativa in esame e, quindi, non può che confermare l’orientamento secondo il quale gli incentivi per funzioni tecniche riguardano, in via esclusiva, le attività indicate al comma 2 dell’art.113 del D.Lgs. n.50/2016 (Sez. controllo Puglia n. 204/2016/PAR). Il suddetto emolumento, in virtù del principio di onnicomprensività del trattamento economico, può essere corrisposto solo in presenza di una espressa previsione legislativa.
In definitiva, alla luce di quanto riportato, con specifico riferimento al quesito “gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art.113 del D.Lgs. n.50/2016 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria”.