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( votes)Analisi di pareri e pronunce su questioni attinenti all’attività contrattuale ed in genere all’azione amministrativa delle stazioni appaltanti
Sulla posizione del collaudatore e del progettista nella giurisdizione contabile (dalle relazioni tenute in occasione del nuovo anno giudiziario)
Indice
- Premessa
- La giurisdizione contabile nei confronti del collaudatore
- Non esiste giurisdizione contabile nei confronti del progettista
- La casistica di intervento – in tema di appalti – delle procure contabili
1. Premessa
Sono interessanti alcuni incisi in tema di appalti contenuti nelle recenti relazioni di inaugurazione dell’anno giudiziario (2017) della Corte dei Conti da parte del Presidente, dott. Martucci di Scarfizzi e del Procuratore Generale, dott. Galtieri.
Di seguito si riportano alcune annotazioni circa la sottoposizione alla giurisdizione contabile del collaudatore di opere pubbliche e dei progettisti (questi ultimi non soggetti alla giurisdizione della Corte).
Infine, si riportano alcune sottolineature su importanti indagini delle procure regionali il cui tratto comune sembrerebbe la scarsa considerazione sull’utilità delle opere realizzande e sulla scarsa attenzione rispetto alla esecuzione. Compiti di coordinamento/controllo che, come noto competono al RUP che “muove” e guida gli altri attori del processo di esecuzione del contratto.
2. La giurisdizione contabile nei confronti del collaudatore
In materia di appalti pubblici, è stata confermata la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti del collaudatore di opere pubbliche ancorché soggetto estraneo alla compagine dell’Ente committente.
La sottoposizione di un soggetto “estraneo” alla p.a. e comunque soggetto a controllo dalla Corte dei Conti viene ancorata – si legge nella relazione – all’esistenza di una relazione funzionale tra (l’eventuale) l’autore dell’illecito causativo di danno patrimoniale e l’ente pubblico che subisce il danno, “quale presupposto per la formulazione di un addebito di responsabilità amministrativa, è individuabile non solo quando tra i due soggetti intercorra un rapporto di impiego in senso proprio e ristretto, ma anche quando sia comunque individuabile un rapporto di servizio in senso lato, tale cioè da collocare il soggetto preposto in posizione di attivo compartecipe dell’attività amministrativa dell’ente pubblico preponente”.
Pertanto, qualora la P.A. abbia affidato in appalto l’esecuzione di un’opera pubblica, il predetto rapporto di servizio sussiste nei confronti tanto del direttore dei lavori quanto del collaudatore, senza che rilevi in contrario la circostanza che le relative funzioni siano state affidate a privati estranei agli uffici tecnici della stazione appaltante, atteso che costoro, in considerazione dei compiti e delle funzioni loro devoluti, comportanti l’esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell’appaltatore e l’assunzione della veste di agente dell’amministrazione, devono ritenersi funzionalmente e temporaneamente inseriti nell’apparato organizzativo della P.A. che ha conferito loro l’incarico, quali organi tecnici e straordinari della stessa (in questo senso Sez. Un. 6022/2016 che richiama tra le varie, Sez. Un. n. 16240/14, n. 1376/06).
Nel caso in cui, evidentemente, si sia in presenza di un soggetto esterno ciò avviene grazie ad un appalto di servizi.
Tale rapporto lega indissolubilmente il soggetto alla p.a. connaturando, in certi casi, il tipo di attività svolta come “amministrativa”. In sostanza, i soggetti in questione assumono la veste di “agente” e sono funzionalmente e temporaneamente inseriti nell’apparato organizzativo della PA che ha conferito l’incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa.
In tema di giurisdizione sul direttore dei lavori si veda anche la più recente sent. 1398/2017 resa il 20.12.2016, che ha precisato l’irrilevanza della qualità di pubblico ufficiale dell’interessato affermata od esclusa in sede penale, “posto che diversi sono gli ambiti operativi delle due giurisdizioni, ma prima ancora i presupposti per la ricorrenza del reato e di quella dell’illecito amministrativo di cui conosce il giudice contabile, il quale non presuppone certo che il soggetto rivesta alcuna formale qualifica nell’ambito della p.a., essendo sufficiente in proposito lo svolgimento, a qualsiasi titolo, di attività riconducibili all’ente pubblico.“.
3. Non esiste giurisdizione contabile nei confronti del progettista
È stata ribadita, sempre nelle relazioni, l’assenza della giurisdizione contabile nei confronti del mero progettista di un’opera pubblica, non essendo configurabile un rapporto di servizio tra questi e la stazione appaltante considerato “che l’elaborato progettuale deve essere fatto proprio dall’amministrazione mediante specifica approvazione”.
In questo caso, infatti, non si “versa in ipotesi di inserimento del soggetto nell’organizzazione dell’amministrazione, ma di contratto d’opera professionale, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati all’amministrazione comunale dal progettista, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario”.
4. La casistica di intervento – in tema di appalti – delle procure contabili
Nelle relazioni – compresa quella del procuratore generale Galtieri – emergono gli ambiti, in tema di appalti, di maggiore frequentazione per danni erariali.
In questo senso, si rammenta l’intervento della Procura Regionale per l’Emilia-Romagna che ha chiamato in giudizio ex amministratori comunali e di una azienda consortile di trasporti pubblici in relazione ad una procedura di appalto per la realizzazione, del sistema di trasporto pubblico a guida vincolata.
L’attività istruttoria, nel caso di specie, ha consentito di far emergere ipotesi di condotte illecite, individuate nell’aver appaltato un sistema di trasporto che già ex ante appariva, sotto plurimi profili, di incerta realizzazione e di pressoché certa inutilizzabilità finale in quanto non esistente “in nessun’altra applicazione”, foriere di un rilevantissimo danno erariale lesivo delle finanze del comune degli altri enti pubblici coinvolti in qualità di cofinanziatori del progetto (per oltre 98 milioni di euro, allo stato liquidati) insito nella stipulazione di un contratto pubblico apparso aleatorio, così gravando la collettività del rischio economico connesso alla realizzazione del sistema di trasporto.
Ulteriore intervento, segnalato in relazione, è quello della Procura per la Sardegnain relazione “all’illecita esecuzione di un pubblico appalto, di oltre 5 milioni di euro, avente ad oggetto la sostituzione e la messa a norma di tutti gli infissi di una struttura ospedaliera, con il quale è stato contestato ai Dirigenti dell’Ufficio tecnico p.t. di aver consentito, all’impresa di fornire materiale di valore notevolmente inferiore rispetto a quello contrattualmente stabilito, e pagato dall’azienda pubblica”.
La procura della regione Lazio ha invece condotto una indagine, con citazione in giudizio dei presunti responsabili, in relazione alla costruzione del parcheggio multipiano di una importante città della regione, per irregolarità nella realizzazione del progetto con la formula del project-financing, con un danno stimato in circa 1,5 milioni di euro.
Da notare, che nelle relazioni si da anche ampio spazio ad alcune novità del nuovo codice degli appalti ed in particolare alla questione dell’applicazione dei criteri ambientali.