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DELIBERA N. 27  DEL  18 gennaio 2017

PREC 111/16/S

“l’Amministrazione deve individuare criteri di selezione che siano collegati all’oggetto dell’appalto e che devono dunque essere elaborati con riferimento all’offerta e non all’azienda concorrente in quanto tale (Parere precontenzioso n. 46 del 26 febbraio 2014). Ciò anche a seguito del superamento, ad opera dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, della rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione”

“… secondo il costante orientamento giurisprudenziale, «le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (ex multis, Cons. St., sez. V, 30 aprile 2015, n. 2198; 23 febbraio 2015, n. 882; 26 marzo  2014, n. 1468; sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409) ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri  valutativi o la loro applicazione (Cons. St., sez. III, 24 settembre  2013, n. 4711)» (Consiglio di Stato, sentenza n. 4942 del 28 ottobre  2015).

Nel caso in esame, i criteri e i sub-criteri per l’attribuzione del punteggio tecnico (max 60 punti) sono individuati nel disciplinare nel modo seguente:

a) progetto di massima della gestione: max 20 punti;

b) esperienze in attività promozione sportiva-ricreativa-sociale: max 20 punti (di cui 5 in relazione alle attività  sportive esercitate nell’ultimo anno; 5 all’attività formativa volta al settore  giovanile; 5 all’attività indirizzata ad attività sociali; 5 alle manifestazioni sportive, culturali, ricreative organizzative dell’ultimo anno);

c) rapporti che legano il proponente al territorio: max 10 punti (di cui 7 per gli anni consecutivi di presenza operativa sul territorio provinciale e 3 per il numero totale iscritti residenti nel Comune di Serravalle Pistoiese);

d) esperienze gestionali pregresse: max 10 punti

Prima di prendere in esame l’attribuzione dei punteggi, non ci si può esimere dal rilevare incidentalmente che siffatta definizione dei criteri di valutazione, che riserva solo 20 punti al progetto della gestione della palestra e destina i rimanenti 40 a requisiti soggettivi dell’impresa (esperienze pregresse in  attività promozione sportiva-ricreativa-sociale e gestionali e rapporti con il territorio) non è conforme al principio generale secondo cui l’Amministrazione deve individuare criteri di selezione che siano collegati all’oggetto dell’appalto e che devono dunque essere elaborati con riferimento all’offerta e non all’azienda concorrente in quanto tale (Parere precontenzioso n. 46 del 26 febbraio 2014). Ciò anche a seguito del superamento, ad opera dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, della rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione e della riconosciuta possibilità di valutare profili di carattere soggettivo qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta e riguardino comunque aspetti, quali quelli indicati dall’art. 95, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione, giacché il peso da attribuire ai criteri di natura soggettiva deve essere comunque limitato, ad esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano il contenuto  dell’offerta ma la natura dell’offerente, salvo il caso di servizi, quali quelli relativi all’ingegneria e all’architettura, nei quali, per la specificità degli stessi, è alta l’interrelazione tra la capacità dell’offerente e la qualità dell’offerta (cfr. Linee guida n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa”, 21 settembre 2016). In particolare, il criterio sub c) “rapporti che legano il proponente al territorio”, accordando preferenza a favore di soggetti che hanno un peculiare radicamento organizzativo sul territorio interessato dalla gara, appare annoverabile tra le c.d. clausole territoriali, sulla cui illegittimità  l’Autorità si è più volte espressa (cfr., ex  multis, deliberazione n. 108/2012)….”

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