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Con la Delibera n. 2 dell’ 11 gennaio 2017 l’ANAC ha precisato che nei casi in cui l’amministrazione abbia ingenerato nei concorrenti un affidamento circa la non sussistenza dell’obbligo di indicare nell’offerta economica gli oneri di sicurezza non prevedendolo negli atti di gara questa è tenuta ad applicare il principio del soccorso istruttorio entro i limiti indicati dalle Adunanze Plenarie n. 19 e 20 del 27 luglio 2016, nonché secondo i principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza del 10 novembre 2016, ovvero previa verifica della natura sostanziale o formale dell’eventuale integrazione dell’indicazione degli oneri stessi. In particolare il soccorso istruttorio non potrebbe essere esperito qualora il concorrente abbia formulato l’offerta economica senza considerare gli oneri di sicurezza da rischio specifico; viceversa laddove il concorrente abbia indicato un prezzo comprensivo degli oneri di sicurezza, senza tuttavia chiarirne l’importo, l’Amministrazione potrebbe procedere alla richiesta di integrazione mediante soccorso istruttorio, trattandosi di una specificazione formale di una voce, già prevista nell’offerta, ma non indicata separatamente.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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