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Ai fini dell’inquadramento di un contratto come concessione è necessario che sia trasferito sul concessionario il rischio operativo, ovvero il rischio legato alla gestione del servizio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera zz) del d.lgs. n. 50/2016 si considera che il  concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto di concessione. La  parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Qualora tale trasferimento del rischio non sussista la fattispecie contrattuale va inquadrata nel novero degli appalti pubblici.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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