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( votes)Delibera n. 1201 DEL 23 novembre 2016
PREC 52/16/L
Sulla legittimità delle ulteriori garanzie assicurative richieste dalla Stazione Appaltante
“… la lex specialis ancorchè indichi la possibilità di presentare offerte migliorative anche con riferimento al piano di manutenzione post realizzazione delle opere con indicazione del relativo periodo, non riporta in nessun documento di gara, come evidenziato dalla società istante, alcun riferimento o rinvio all’obbligo per l’aggiudicatario di prestare una garanzia ulteriore e diversa quale quella oggetto di contestazione. Infatti, neppure nell’apposita Sezione XIII del disciplinare di gara vi è traccia di un siffatto impegno a carico dell’esecutore. Nel disciplinare di gara (a pag. 24) emerge solamente che le prestazioni migliorative offerte dal concorrente sono da eseguirsi a spese dello stesso.
Tale previsione risulta introdotta dalla stazione appaltante direttamente nel contratto da sottoscrivere con l’impresa aggiudicataria (art. 2 – Oggetto dell’appalto), risultando pertanto quale ulteriore onere aggiuntivo per l’esecutore. Ne consegue che, la suddetta clausola contrattuale non appare coerente e conforme al dettato della lex specialis….”