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( votes)La campionatura, costituendo elemento dimostrativo, e non elemento essenziale, dell’offerta tecnica, non può essere richiesta a pena di esclusione
“… come ha chiarito la giurisprudenza (Cons. Stato, III, 8 settembre 2015, n. 4191) la funzione assegnata dall’art. 42, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 163 del 2006 alla campionatura non è di integrare, essa stessa, l’offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti appunto “campioni”, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti.
Il campione non è, dunque, un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica, che consente all’Amministrazione di considerare e vagliare l’idoneità tecnica del prodotto offerto: non è sua parte integrante, per quanto sia oggetto di un’apposita valutazione da parte della Commissione giudicatrice, perché la sua funzione è quella, chiaramente stabilita dall’art. 42, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 163 del 2006, di fornire la “dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti”, per gli appalti di forniture, attraverso la “produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire”. E’ evidente, pertanto, che l’eventuale adempimento alla richiesta di produzione di un campione non costituisce, ai sensi della lex specialis, stando alla richiamata giurisprudenza, un adempimento essenziale ai fini dell’ammissibilità dell’offerta. Non trattandosi di elemento essenziale dell’offerta e attenendo la clausola invocata dall’appellante a un requisito di ammissione non previsto dalla legge o da altri atti normativi, la previsione incorre nel divieto posto dall’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, come bene affermato dalla gravata sentenza: si tratta di clausola nulla, rilevabile ex officio ex art. 31, comma 1, Cod. proc. amm….”