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Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara.

Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della Deliberazione A.N.AC. 11/1/2017 n. 1 occorre procedere al loro perfezionamento.

In caso di omesso perfezionamento del codice identificativo gara entro il termine previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, all’indirizzo registrato in anagrafe.

Dalla data della cancellazione, l’utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all’Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonchè possibile responsabilità penale ed erariale, incidendo, infine, sulla valutazione dell’Autorità, ai fini della qualificazione ex art. 38 del d.lgs. 50/2016.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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