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Delibera n. 1036 del 5 ottobre 2016

PREC 249/15/L

Legittimità dell’aggiudicazione tramite sorteggio

“… RILEVATO che, pur informate, le imprese concorrenti non erano  presenti alle sedute di gara; pertanto la Commissione, regolarmente costituita,  ha provveduto a svolgere le operazioni alla presenza di due testimoni e del  segretario verbalizzante. Come previsto al punto 3 del bando di gara,  riscontrate due offerte uguali, ha effettuato l’aggiudicazione tramite  sorteggio;

CONSIDERATO che l’art. 77, ultimo comma, del R.D. 23 maggio  1924, n. 827, il quale ammette il ricorso al sorteggio solo “ove nessuno di coloro che fecero offerte  uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta”. La  disposizione suddetta che è contenuta nel regolamento di contabilità generale  dello Stato, il quale trova applicazione generalizzata indipendentemente dal suo  richiamo nei bandi di gara, non è stata abrogata né implicitamente né  esplicitamente dalla successiva normativa in materia di appalti, con la  conseguenza che deve trovare applicazione in tutte le procedure di gara (TAR  Sicilia Palermo, II, 17 maggio 2001, n. 739);

CONSIDERATO che di conseguenza, in caso di offerte uguali, il  sorteggio è un metodo di aggiudicazione meramente residuale, da adottarsi solo  qualora non sia possibile l’esperimento migliorativo, il quale deve ritenersi  rispondente ad un principio generale (in tal senso C.G.A., 19 marzo 2002, n.  144), in quanto consente alla Amministrazione, nel rispetto anche della libera  concorrenza, di ottenere la prestazione oggetto dell’appalto alle migliori  condizioni di mercato (vedi C.G.A. 19 marzo 2002, n. 144 e 15 febbraio 2005, n.  61);..”

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