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Delibera  n. 1092 del 26 ottobre 2016

PREC  53/16/S

“non è conforme al quadro normativo di riferimento l’inserimento nella lex specialis  di una clausola di esclusione automatica  dell’offerta che presenti un costo orario del personale dipendente inferiore a quello stabilito dalle tabelle ministeriali, essendo necessario che la presunta  anomalia dell’offerta venga accertata secondo le modalità di cui al primo periodo del comma 5 dell’art. 97, d.lgs. 50/2016”

“… Il quesito  sottoposto al vaglio dell’Autorità concerne la legittimità o meno  dell’esclusione disposta nei confronti della società istante, investendo in  maniera più ampia la correttezza dell’operato della stazione appaltante che ha  escluso automaticamente quelle offerte, senza procedere alla verifica di congruità, in cui il costo orario del personale dipendente è  risultato inferiore a quello stabilito dalle tabelle ministeriali….Appare evidente che, con riferimento alle quattro individuate  ipotesi di “offerta anormalmente bassa”, la stazione appaltante possa escludere  la relativa offerta se ciò sia accertato nell’ambito  del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia  dell’offerta.

Tale  inquadramento risulta coerente con quell’orientamento giurisprudenziale  consolidatosi nel tempo che ha stabilito che non determina l’automatica  esclusione dalla gara, il mancato rispetto dei minimi tabellari o, in mancanza,  dei valori indicati dalla contrattazione collettiva, ma costituisce un  importante indice di anomalia dell’offerta che dovrà poi essere verificata  attraverso un giudizio complessivo di remuneratività (cfr. Cons. Stato, sez.  VI, 21.7.2010 n. 4783; sul punto vedasi parere ANAC n. 189/2011). Pertanto,  perché possa dubitarsi della congruità dell’offerta occorre che la discordanza  da quei valori indicati nelle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi,  sia considerevole e palesemente ingiustificata (cfr. Cons. Stato,  sez. III, 3.7.2015, n.3329).

La  mancata osservanza dei minimi tabellari non è quindi sufficiente, di per sé, a  determinare una esclusione a priori del concorrente in quanto è sempre  necessario che venga consentito all’impresa di spiegare in contraddittorio le reali  condizioni contrattuali e organizzative utilizzate, con riferimento  all’eventuale scostamento o meno dai minimi tabellari previsti, ovvero se, pur in  presenza di violazione dei suddetti, ciò non sia plausibile in considerazione  delle possibili economie che l’impresa può conseguire, nel rispetto comunque  delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi, tali da escludere  l’anomalia dell’offerta…”

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