Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Nella normativa previgente i servizi legali erano ricompresi nei servizi elencati all’allegato II B quindi tra quelli parzialmente esclusi dall’ambito di applicazione del codice. Il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, era invece inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale. Con il nuovo Codice, il D.Lgs n. 50/2016 (art. 17, comma 1), il legislatore ha qualificato i servizi legali tra gli appalti di servizi precisando che, non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni del Codice fatto salvo il rispetto dei principi di cui all’art. 4 del Codice: – 1) la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e s.m.: – 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale; – 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; – 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e s.m.; – 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; – 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; – 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri. Tutti gli altri servizi legali non individuati tra quelli espressamente esclusi ex art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs n. 50/2016 rientrano invece nei servizi di cui all’allegato IX, per i quali trova invece applicazione il Codice.

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.