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Nella previgente disciplina, non era obbligatorio procedere con il calcolo della soglia di anomalia nelle gare al prezzo più basso quando erano state ammesse meno di cinque offerte. L’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 non contempla più questa previsione. Con Comunicato del Presidente dell’Autorità del 05/10/2016, l’ANAC ha precisato che in assenza di un preciso riferimento normativo, occorre indicare nella lex specialis di gara che si procederà alla individuazione della soglia di anomalia solo in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

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Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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