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DELIBERA  N. 1010-16 del 21 settembre 2016

PREC  28/16/F

Lex specialis e clausole limitative della concorrenza

“… L’amministrazione, infatti, è  legittimata ad introdurre, nella lex specialis, disposizioni atte anche a  limitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione alla gara  stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al  possesso di requisiti di capacità tecnica, tutte le volte in cui tale scelta  non sia eccessivamente, quanto irragionevolmente, limitativa della concorrenza.  D’altra parte la stazione appaltante vanta un apprezzabile margine di  discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e  tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti, ma  con il limite del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; tuttavia  non è consentito pretendere il possesso di requisiti sproporzionati o estranei rispetto  all’oggetto della gara: ciò che deve essere garantito è il limite della  logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a  fronte dello scopo perseguito (cfr. parere  n. 155 del 14 settembre 2011)….”

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